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<blockquote data-quote="sasisilu" data-source="post: 25377" data-attributes="member: 5112"><p>Ho seguito i vostri preziosi consigli e ho scritto alla Agenzia delle Entrate che mi ha risposto in un lampo :-o.</p><p>Vi accludo il testo della risposta:</p><p></p><p>Gentile contribuente,</p><p>per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, che non risultino anche affetti da una grave limitazione della capacità di deambulazione, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% è condizionata all'adattamento del veicolo prima dell'acquisto.</p><p>L'adattamento si sostanzia nelle modifiche apportate per rendere compatibile il suo utilizzo all'handicap del soggetto.</p><p>Per avere il diritto all'acquisto "agevolato" di un'autovettura (detrazione IRPEF, IVA al 4%, etc...) senza obbligo di adattare il veicolo sull'accertamento dovrebbe essere riportata la "grave limitazione della capacità di deambulazione".</p><p>Per quanto riguarda la patente di guida dopo l'abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali. </p><p>Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d'una, divisi nelle maggiori Aziende USL.</p><p>La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.</p><p>Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.</p><p>Cordiali saluti</p><p></p><p>Chiaro, semplice ed esaustivo......</p><p>Grazie ancora a voi tutti e buona serata <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sasisilu, post: 25377, member: 5112"] Ho seguito i vostri preziosi consigli e ho scritto alla Agenzia delle Entrate che mi ha risposto in un lampo :-o. Vi accludo il testo della risposta: Gentile contribuente, per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, che non risultino anche affetti da una grave limitazione della capacità di deambulazione, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% è condizionata all'adattamento del veicolo prima dell'acquisto. L'adattamento si sostanzia nelle modifiche apportate per rendere compatibile il suo utilizzo all'handicap del soggetto. Per avere il diritto all'acquisto "agevolato" di un'autovettura (detrazione IRPEF, IVA al 4%, etc...) senza obbligo di adattare il veicolo sull'accertamento dovrebbe essere riportata la "grave limitazione della capacità di deambulazione". Per quanto riguarda la patente di guida dopo l'abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali. Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d'una, divisi nelle maggiori Aziende USL. La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento. Cordiali saluti Chiaro, semplice ed esaustivo...... Grazie ancora a voi tutti e buona serata :fiore: [/QUOTE]
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