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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa
Agevolazioni Prima Casa - Rischi Acquirente
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<blockquote data-quote="Jrogin" data-source="post: 162485" data-attributes="member: 3351"><p>Può essere utile leggere:</p><p>Estratto da "Riassunto tratto dalla Relazione del C.N. Bologna" Notaio Di Domenico (link: <a href="http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Tributario/agevolazioni_prima_casa.htm" target="_blank">http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Tributario/agevolazioni_prima_casa.htm</a> )</p><p>6.10 <em>Il privilegio speciale immobiliare nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione –</em></p><p></p><p>A margine della decadenza dall’agevolazione prima casa, si accenna ad un problema spinoso che si incontra assai di frequente nell’attività notarile: mi riferisco al <em>problema dell’opponibilità o meno al terzo acquirente dell’immobile del privilegio speciale previsto dall’art. 56, comma 4, d.p.r. n. 131/1986</em> per la riscossione coattiva dell’imposta di registro ed accessori, in caso di decadenza dell’alienante dall’agevolazione prima casa per rivendita infraquinquennale e mancato riacquisto entro l’anno dalla vendita. Il citato art. 56, comma 4, d.p.r. n. 131/1986 rinvia alle norme stabilite dal codice civile e l’art. 2772, comma 4 c.c. dispone che il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.</p><p></p><p>Infatti, posto che il privilegio non può essere esercitato in pregiudizio dei diritti precedentemente acquistati dai terzi, se si ritiene che lo stesso al momento della vendita infraquinquennale sia già sorto, sarebbe certamente opponibile al terzo acquirente; se, al contrario, si ritiene che la nascita dello stesso sia collegata al mancato riacquisto entro l’anno dalla vendita, conseguentemente non potrebbe essere opposto al terzo che ha in precedenza acquistato il diritto sull’immobile.</p><p></p><p>Sul tema, in mancanza di una presa di posizione consolidata della prassi ministeriale - a quanto consta, si è espressa per l’esistenza del privilegio soltanto Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Lazio, 14 maggio 2002, prot. n. 55538/2002.</p><p></p><p>Pur ammettendo l’autonomia genetica del credito erariale per l’imposta complementare (che nascerebbe dall’avviso di liquidazione dell’imposta o dalla successiva iscrizione a ruolo) rispetto a quello per l’imposta principale (che nascerebbe dalla stipula dell’atto o dalla successiva registrazione), la dottrina ha qualificato il privilegio non come una qualità del credito ma quale potere privilegiato di sottoporre ad esecuzione il bene, che sorgerebbe già con il compimento dell’atto giuridico da sottoporre a registrazione, precedendo la nascita dei crediti che ha la funzione di garantire, e pertanto sarebbe opponibile ai terzi che acquistano l’immobile nel momento in cui è già sorto il privilegio mentre ancora deve venire ad esistenza il credito erariale per la decadenza dall’agevolazione. Pertanto, secondo questa impostazione, «una prima obbligazione tributaria nascerebbe dal perfezionamento dell’atto di acquisto dell’immobile e l’imposta dovuta sarebbe ovviamente assistita da privilegio; una diversa obbligazione scaturirebbe, invece, successivamente alla scoperta del mendacio delle dichiarazioni dell’acquirente o dal suo comportamento difforme dalle indicazioni normative (cessione infraquinquennale seguita dal mancato riacquisto nell’anno). L’ulteriore obbligazione nascerebbe, quindi, dal fatto imponibile realizzato dal combinarsi dell’atto di acquisto con la dichiarazione mendace o con il comportamento omissivo (mancato riacquisto nell’anno) in quanto produttivo di effetti giuridici evidenzianti una capacità contributiva. Applicando tale ricostruzione all’istituto del privilegio ex art. 56 d.p.r. n. 131/86 verrebbero fatti salvi tutti i diritti acquistati da terzi precedentemente alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa di abitazione».</p><p></p><p>Il breve termine di decadenza quinquennale previsto dall’art. 56, comma 4 d.p.r. n. 131/86 ne riduce fortemente la portata pratica. Si ricorda che il <em>dies a quo</em> dei cinque anni è pacificamente ritenuto quello di registrazione dell’atto agevolato, che solo il pignoramento può evitare la decadenza dal potere di esercitare il privilegio e che il ricorso di parte non sospende il termine decadenziale, come ha riconosciuto la stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione del 14 luglio 1978, n. 4343/32. Pertanto, nella maggior parte dei casi, al momento della decadenza dell’agevolazione prima casa, il predetto termine quinquennale di decadenza sarà già spirato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jrogin, post: 162485, member: 3351"] Può essere utile leggere: Estratto da "Riassunto tratto dalla Relazione del C.N. Bologna" Notaio Di Domenico (link: [url]http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Tributario/agevolazioni_prima_casa.htm[/url] ) 6.10 [I]Il privilegio speciale immobiliare nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione –[/I] A margine della decadenza dall’agevolazione prima casa, si accenna ad un problema spinoso che si incontra assai di frequente nell’attività notarile: mi riferisco al [I]problema dell’opponibilità o meno al terzo acquirente dell’immobile del privilegio speciale previsto dall’art. 56, comma 4, d.p.r. n. 131/1986[/I] per la riscossione coattiva dell’imposta di registro ed accessori, in caso di decadenza dell’alienante dall’agevolazione prima casa per rivendita infraquinquennale e mancato riacquisto entro l’anno dalla vendita. Il citato art. 56, comma 4, d.p.r. n. 131/1986 rinvia alle norme stabilite dal codice civile e l’art. 2772, comma 4 c.c. dispone che il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. Infatti, posto che il privilegio non può essere esercitato in pregiudizio dei diritti precedentemente acquistati dai terzi, se si ritiene che lo stesso al momento della vendita infraquinquennale sia già sorto, sarebbe certamente opponibile al terzo acquirente; se, al contrario, si ritiene che la nascita dello stesso sia collegata al mancato riacquisto entro l’anno dalla vendita, conseguentemente non potrebbe essere opposto al terzo che ha in precedenza acquistato il diritto sull’immobile. Sul tema, in mancanza di una presa di posizione consolidata della prassi ministeriale - a quanto consta, si è espressa per l’esistenza del privilegio soltanto Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Lazio, 14 maggio 2002, prot. n. 55538/2002. Pur ammettendo l’autonomia genetica del credito erariale per l’imposta complementare (che nascerebbe dall’avviso di liquidazione dell’imposta o dalla successiva iscrizione a ruolo) rispetto a quello per l’imposta principale (che nascerebbe dalla stipula dell’atto o dalla successiva registrazione), la dottrina ha qualificato il privilegio non come una qualità del credito ma quale potere privilegiato di sottoporre ad esecuzione il bene, che sorgerebbe già con il compimento dell’atto giuridico da sottoporre a registrazione, precedendo la nascita dei crediti che ha la funzione di garantire, e pertanto sarebbe opponibile ai terzi che acquistano l’immobile nel momento in cui è già sorto il privilegio mentre ancora deve venire ad esistenza il credito erariale per la decadenza dall’agevolazione. Pertanto, secondo questa impostazione, «una prima obbligazione tributaria nascerebbe dal perfezionamento dell’atto di acquisto dell’immobile e l’imposta dovuta sarebbe ovviamente assistita da privilegio; una diversa obbligazione scaturirebbe, invece, successivamente alla scoperta del mendacio delle dichiarazioni dell’acquirente o dal suo comportamento difforme dalle indicazioni normative (cessione infraquinquennale seguita dal mancato riacquisto nell’anno). L’ulteriore obbligazione nascerebbe, quindi, dal fatto imponibile realizzato dal combinarsi dell’atto di acquisto con la dichiarazione mendace o con il comportamento omissivo (mancato riacquisto nell’anno) in quanto produttivo di effetti giuridici evidenzianti una capacità contributiva. Applicando tale ricostruzione all’istituto del privilegio ex art. 56 d.p.r. n. 131/86 verrebbero fatti salvi tutti i diritti acquistati da terzi precedentemente alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa di abitazione». Il breve termine di decadenza quinquennale previsto dall’art. 56, comma 4 d.p.r. n. 131/86 ne riduce fortemente la portata pratica. Si ricorda che il [I]dies a quo[/I] dei cinque anni è pacificamente ritenuto quello di registrazione dell’atto agevolato, che solo il pignoramento può evitare la decadenza dal potere di esercitare il privilegio e che il ricorso di parte non sospende il termine decadenziale, come ha riconosciuto la stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione del 14 luglio 1978, n. 4343/32. Pertanto, nella maggior parte dei casi, al momento della decadenza dell’agevolazione prima casa, il predetto termine quinquennale di decadenza sarà già spirato. [/QUOTE]
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