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Aggiunta termocappotto su vecchio edificio confinante
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Testo
<blockquote data-quote="nuoviorizzonti" data-source="post: 77275" data-attributes="member: 16775"><p>La normativa si è evoluta dal 1968....</p><p></p><p>ART. 11 comma 2 D.lgs n. 115/2008 così come modificato dal </p><p>ART. 5 comma 1 D.lgs n. 56/2010</p><p></p><p>posso capire le risposte della pausa caffè ..... ma i decreti li leggete?</p><p></p><p>X FIODOR</p><p></p><p>ART.11 comma 2:</p><p>In presenza di una riduzione minima del 10% del valore di trasmittanza limite, certificata</p><p>con le modalità di cui al D.Lgs. n. 192/2005,è permesso derogare, a quanto previsto dalle</p><p>normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle:</p><p>l distanze minime tra edifici (nella misura massima di 20 cm);</p><p>l distanze minime di protezione del nastro stradale (nella misura massima di 20 cm);</p><p>l alle altezze massime degli edifici (nella misura massima di 25 cm).</p><p>La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.</p><p></p><p>ART. 5 comma 1</p><p></p><p>1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:</p><p>a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle</p><p>distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di</p><p>proprietà»;</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nuoviorizzonti, post: 77275, member: 16775"] La normativa si è evoluta dal 1968.... ART. 11 comma 2 D.lgs n. 115/2008 così come modificato dal ART. 5 comma 1 D.lgs n. 56/2010 posso capire le risposte della pausa caffè ..... ma i decreti li leggete? X FIODOR ART.11 comma 2: In presenza di una riduzione minima del 10% del valore di trasmittanza limite, certificata con le modalità di cui al D.Lgs. n. 192/2005,è permesso derogare, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle: l distanze minime tra edifici (nella misura massima di 20 cm); l distanze minime di protezione del nastro stradale (nella misura massima di 20 cm); l alle altezze massime degli edifici (nella misura massima di 25 cm). La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. ART. 5 comma 1 1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprietà»; [/QUOTE]
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