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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 115892" data-attributes="member: 17237"><p>La Legge n. 47/85 (primo condono edilizio) indicava il 1 Settembre 1967 come data anteriormente alla quale non era necessario provvedere ad alcuna sanatoria.</p><p>Di conseguenza in tali casi in un eventuale atto di compravendita la parte venditrice dichiara sotto la propria responsabilità che l'immobile "... è stato edificato in data anteriore al 1 Settembre 1967 ... e quindi non dispone di certificato di agibilità".</p><p>Però se successivamente a tale data sono intervenute modifiche per le quali era necessario il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie dovresti rintracciarle e conservarle e verificare che la planimetria catastale sia corrispondente al vero (eventualmente da aggiornare).</p><p>Tutte queste successive pratiche andranno citate in un eventuale atto di compravendita.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 115892, member: 17237"] La Legge n. 47/85 (primo condono edilizio) indicava il 1 Settembre 1967 come data anteriormente alla quale non era necessario provvedere ad alcuna sanatoria. Di conseguenza in tali casi in un eventuale atto di compravendita la parte venditrice dichiara sotto la propria responsabilità che l'immobile "... è stato edificato in data anteriore al 1 Settembre 1967 ... e quindi non dispone di certificato di agibilità". Però se successivamente a tale data sono intervenute modifiche per le quali era necessario il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie dovresti rintracciarle e conservarle e verificare che la planimetria catastale sia corrispondente al vero (eventualmente da aggiornare). Tutte queste successive pratiche andranno citate in un eventuale atto di compravendita. [/QUOTE]
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