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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 216546"><p>Fose così non è per nulla comprensible quanto disposto dallo stesso DPR 380/2001:</p><p></p><p><em>Competenze delle regioni e degli enti locali</em></p><p>art.2</p><p>1. Le regioni esercitano la potestà <strong>legislativa concorrente</strong> in materia edilizia nel rispetto dei <strong>principi fondamentali</strong> della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.</p><p>2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria<strong> potestà legislativa esclusiva</strong>, nel rispetto e nei limiti degli <strong>statuti di autonomia</strong> e delle relative norme di attuazione.</p><p></p><p>Da quanto su riportato deduco che:</p><p>1) Le Regioni a Statuto Speciale e le Prov. autonome Tn/Bz hanno esclusiva titolarità della materia = derogano non solo ad un DM ma anche la Legge Nazionale.</p><p>2) Le Regioni a statuto ordinario debbano uniformarsi <strong>solo</strong> alle linee di <strong>principio</strong> del Dpr 380/2001 (che quanto all'agibilità non detta altezze minime ma definisce ben altro) e possano di certo derogare tutte le norme di rango secondario quali appunto i DM; quindi nello specifico anche il DM 5/1975 quanto alle altezze minime.</p><p></p><p>Ecco perchè ritengo che i comuni debbano attenersi alla normativa esistente ma sempre valutando le gerarchie tra le fonti; quindi che la Regione Lazio possa imporre quanto legiferato perchè con ciò non deroga al Dpr 380/2001 ma solo al DM 5/1975 che, rispetto alla <strong>legge regionale </strong>ha rango inferiore (un semplice regolamento).</p><p></p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 216546"] Fose così non è per nulla comprensible quanto disposto dallo stesso DPR 380/2001: [I]Competenze delle regioni e degli enti locali[/I] art.2 1. Le regioni esercitano la potestà [B]legislativa concorrente[/B] in materia edilizia nel rispetto dei [B]principi fondamentali[/B] della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria[B] potestà legislativa esclusiva[/B], nel rispetto e nei limiti degli [B]statuti di autonomia[/B] e delle relative norme di attuazione. Da quanto su riportato deduco che: 1) Le Regioni a Statuto Speciale e le Prov. autonome Tn/Bz hanno esclusiva titolarità della materia = derogano non solo ad un DM ma anche la Legge Nazionale. 2) Le Regioni a statuto ordinario debbano uniformarsi [B]solo[/B] alle linee di [B]principio[/B] del Dpr 380/2001 (che quanto all'agibilità non detta altezze minime ma definisce ben altro) e possano di certo derogare tutte le norme di rango secondario quali appunto i DM; quindi nello specifico anche il DM 5/1975 quanto alle altezze minime. Ecco perchè ritengo che i comuni debbano attenersi alla normativa esistente ma sempre valutando le gerarchie tra le fonti; quindi che la Regione Lazio possa imporre quanto legiferato perchè con ciò non deroga al Dpr 380/2001 ma solo al DM 5/1975 che, rispetto alla [B]legge regionale [/B]ha rango inferiore (un semplice regolamento). Saluti. [/QUOTE]
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