Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Agibilità: Legge Regionale VS D. Ministeriale
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Daniele 78" data-source="post: 216554" data-attributes="member: 40390"><p>Devi capire che il Testo Unico ha ripreso tutte le leggi e regolamenti nazionali esistenti fino a quel momento 2001 e le ha coordinate TUTTE assieme caro [USER=46156]@Ollj[/USER] dandogli un quadro d'insieme vincolante per tutte le Regioni. Se fosse così potresti derogare sia con le distanze (ormai le distanze minime spera edifici sono 5 metri) le altezze minime sono 270 per i locali residenziali principali 240 per bagni e disimpegni; 255 per i locali principali li usi solamente se vivi in Comuni sopra i 1000 metri. Ma non solo superfici minime di 9 mq per la camera da letto singola ecc. Più il rispetto della superficie minima finestrata apribile (rapporto aeroilluminante di 1/8) sono tutti parametri fissati dal regolamento d'igiene nazionale Dm 5/75 ripreso da testo unico. </p><p></p><p>Ti ripeto in condizioni normali (non a 1000 slm) un locale principale non potrà mai avere agibilità del Comune se un locale residenziale principale (non un bagno o il disimpegno) se inferiore ai 2,70 mt di altezza. Non lo dico io, ma prova a consegnare un progetto in un qualsiasi Comune con un altezza inferiore e vedi cosa ti rispondono.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Daniele 78, post: 216554, member: 40390"] Devi capire che il Testo Unico ha ripreso tutte le leggi e regolamenti nazionali esistenti fino a quel momento 2001 e le ha coordinate TUTTE assieme caro [USER=46156]@Ollj[/USER] dandogli un quadro d'insieme vincolante per tutte le Regioni. Se fosse così potresti derogare sia con le distanze (ormai le distanze minime spera edifici sono 5 metri) le altezze minime sono 270 per i locali residenziali principali 240 per bagni e disimpegni; 255 per i locali principali li usi solamente se vivi in Comuni sopra i 1000 metri. Ma non solo superfici minime di 9 mq per la camera da letto singola ecc. Più il rispetto della superficie minima finestrata apribile (rapporto aeroilluminante di 1/8) sono tutti parametri fissati dal regolamento d'igiene nazionale Dm 5/75 ripreso da testo unico. Ti ripeto in condizioni normali (non a 1000 slm) un locale principale non potrà mai avere agibilità del Comune se un locale residenziale principale (non un bagno o il disimpegno) se inferiore ai 2,70 mt di altezza. Non lo dico io, ma prova a consegnare un progetto in un qualsiasi Comune con un altezza inferiore e vedi cosa ti rispondono. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Agibilità: Legge Regionale VS D. Ministeriale
Alto