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Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Agibilità: Legge Regionale VS D. Ministeriale
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Testo
<blockquote data-quote="Daniele 78" data-source="post: 216619" data-attributes="member: 40390"><p>[USER=46156]@Ollj[/USER] eccoti il Dpr380/2001.</p><p>Per facilitarti ed aiutarti subito e darti un indirizzo di cosa dice ti riporto i primi 2 articoli:</p><p>Pag. 5</p><p></p><p><em>PARTE I – Attività edilizia</em></p><p><em>TITOLO I - Disposizioni generali</em></p><p><em>Capo I - Attività edilizia</em></p><p><strong><em>Art. 1 (L) - Ambito di applicazione</em></strong></p><p><em>1. <u><strong>Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.</strong></u></em></p><p><em>2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.</em></p><p><em>3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.</em></p><p><strong><em>Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali</em></strong></p><p><em>1. <u>Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia<strong> nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.</strong></u></em></p><p><em>2.<u> Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, <strong>nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.</strong></u></em></p><p><em>3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.</em></p><p><em>4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.</em></p><p><em>5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.</em></p><p></p><p>Molto interessante anche l'articolo 121 che ti ripete abbastanza chiaramente cosa devono fare Regioni e Comuni.</p><p></p><p><strong><em>Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali</em></strong></p><p><strong><em>(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17)</em></strong></p><p><em>1. <u>I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.</u></em></p><p><u></u></p><p><u>Per quanto riguarda le altezze eccoti cosa dice la normativa del testo unico all'articolo 23:</u></p><p><u></u></p><p><em><strong>TITOLO III - Agibilità degli edifici</strong></em></p><p><em><strong>Capo I - Certificato di agibilità</strong></em></p><p><em><strong>Art. 24 (L) - Certificato di agibilità</strong></em></p><p><em>(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)</em></p><p><em><u>1.<strong> Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, </strong>risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.</u></em></p><p><em><u>2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:</u></em></p><p><em><u>a) nuove costruzioni;</u></em></p><p><em><u>b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;</u></em></p><p><em><u>c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.</u></em></p><p><em>3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.</em></p><p><em>4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.</em></p><p><em></em></p><p><u><strong>Il D.M 5/75 </strong>è un decreto ministeriale che appunto regola i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione.</u></p><p></p><p>Se viene meno il rispetto delle altezze imposte in questo decreto TI GARANTISCO che NESSUN COMUNE potrà MAI DARTI L'AGIBILITÁ.</p><p></p><p>Questo perchè ancora oggi i progetti (in triplice copia) hanno queste destinazioni:</p><p><strong>a) Comune </strong></p><p><strong>b) ASL</strong></p><p><strong>c) Richiedente.</strong></p><p></p><p><strong>Tenendo conto che il professionista tende anche a tutelarsi tende a farne una quarta di copia</strong></p><p></p><p>d) quella per il Professionista.</p><p></p><p>Spero di esserti stato chiaro.</p><p></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Daniele 78, post: 216619, member: 40390"] [USER=46156]@Ollj[/USER] eccoti il Dpr380/2001. Per facilitarti ed aiutarti subito e darti un indirizzo di cosa dice ti riporto i primi 2 articoli: Pag. 5 [I]PARTE I – Attività edilizia TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia[/I] [B][I]Art. 1 (L) - Ambito di applicazione[/I][/B] [I]1. [U][B]Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.[/B][/U] 2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.[/I] [B][I]Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali[/I][/B] [I]1. [U]Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia[B] nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.[/B][/U] 2.[U] Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, [B]nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.[/B][/U] 3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi. 4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia. 5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.[/I] Molto interessante anche l'articolo 121 che ti ripete abbastanza chiaramente cosa devono fare Regioni e Comuni. [B][I]Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17)[/I][/B] [I]1. [U]I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.[/U][/I] [U] Per quanto riguarda le altezze eccoti cosa dice la normativa del testo unico all'articolo 23: [/U] [I][B]TITOLO III - Agibilità degli edifici Capo I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità[/B] (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) [U]1.[B] Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, [/B]risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.[/U] 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni. [/I] [U][B]Il D.M 5/75 [/B]è un decreto ministeriale che appunto regola i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione.[/U] Se viene meno il rispetto delle altezze imposte in questo decreto TI GARANTISCO che NESSUN COMUNE potrà MAI DARTI L'AGIBILITÁ. Questo perchè ancora oggi i progetti (in triplice copia) hanno queste destinazioni: [B]a) Comune b) ASL c) Richiedente.[/B] [B]Tenendo conto che il professionista tende anche a tutelarsi tende a farne una quarta di copia[/B] d) quella per il Professionista. Spero di esserti stato chiaro. [I][/I] [/QUOTE]
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