Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Agibilità: Legge Regionale VS D. Ministeriale
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 216648" data-attributes="member: 35382"><p>Mi scuso innanzi tutto per l'intromissione con un quesito diverso. </p><p></p><p>Certo che un edificio preesistente può non rispettare vincoli di distanza stabiliti successivamente: ma io accennavo a sopraelevazioni d un edificio preesistente: è da considerarsi soggetto alle nuove normative o ne è esente?</p><p>E se il fabbricato viene demolito, la nuova costruzione dovrà allinearsi alle nuove regole o no?</p><p></p><p>So la risposta: in genere gli enti locali preferiscono agevolare.....: ma è una interpretazione alquanto di parte, e finora contestata dalla dottrina e giurisprudenza prevalente.</p><p></p><p>Oggi comunque ci ha pensato pure il decreto del fare: </p><p></p><p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380</p><p></p><p>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)</p><p></p><p>Vigente al: 11-3-2015</p><p></p><p>Parte I</p><p>ATTIVITA' EDILIZIA</p><p>Titolo I</p><p>DISPOSIZIONI GENERALI</p><p>Capo I</p><p>Attivita' edilizia</p><p></p><p>Art. 2-bis.</p><p><em><strong>(( (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). ))</strong></em></p><p></p><p><em><strong>((1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento</strong></em></p><p><em><strong>civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme</strong></em></p><p><em><strong>del codice civile e alle disposizioni integrative, </strong><span style="color: #ff0000">le regioni e le</span></em></p><p><em><span style="color: #ff0000">province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con</span></em></p><p><em><span style="color: #ff0000">proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del</span></em></p><p><em><span style="color: #ff0000">Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,</span><strong> e possono</strong></em></p><p><em><strong>dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti</strong></em></p><p><em><strong>residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita'</strong></em></p><p><em><strong>collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o</strong></em></p><p><em><strong>revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto</strong></em></p><p><em><strong>complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali))</strong></em>.</p><p></p><p>Chi poco sopra affermava che non c'è più niente da inventarsi in materia edilizia? Ha dimenticato la creatività del legislatore italiano!.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 216648, member: 35382"] Mi scuso innanzi tutto per l'intromissione con un quesito diverso. Certo che un edificio preesistente può non rispettare vincoli di distanza stabiliti successivamente: ma io accennavo a sopraelevazioni d un edificio preesistente: è da considerarsi soggetto alle nuove normative o ne è esente? E se il fabbricato viene demolito, la nuova costruzione dovrà allinearsi alle nuove regole o no? So la risposta: in genere gli enti locali preferiscono agevolare.....: ma è una interpretazione alquanto di parte, e finora contestata dalla dottrina e giurisprudenza prevalente. Oggi comunque ci ha pensato pure il decreto del fare: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) Vigente al: 11-3-2015 Parte I ATTIVITA' EDILIZIA Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Attivita' edilizia Art. 2-bis. [I][B](( (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). ))[/B][/I] [I][B]((1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, [/B][COLOR=#ff0000]le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,[/COLOR][B] e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali))[/B][/I]. Chi poco sopra affermava che non c'è più niente da inventarsi in materia edilizia? Ha dimenticato la creatività del legislatore italiano!. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Agibilità: Legge Regionale VS D. Ministeriale
Alto