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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 279063"><p>L'opzione di un mutuo gratuito a favore della zia bisognosa è certamente percorribile; tuttavia non ci si potrà limitare alla mera dazione di denaro (anche se tracciabile con bonifico bancario) in quanto, in caso di contestazione da parte degli eredi, vi sarebbe un onere a carico del mutuante di provare la natura della dazione del denaro (cosa a quel punto tutt'altro che scontata); quindi non limitarsi al mero bonifico, ma formalizzare il tutto per iscritto con specifica scrittura privata, facendo sottoscrivere un specifico contratto tra le parti interessate.</p><p></p><p>1) Predisporre una scrittura privata con gli estremi del contratto di Mutuo.</p><p>2) Attribuire data certa alla scrittura privata: Raccomandata A/R su plico (foglio senza busta, dove da un lato vi è la scrittura privata sottoscritta e dall'altro l'indirizzo del mutuatario cui spedire la raccomandata)</p><p>3) Effettuare il bonifico, indicando come specifica causale il contratto di Mutuo sottoscritto.</p><p></p><p>A questo punto, la zia diviene debitrice verso chi gli concede il mutuo e, alla sua morte, gli eredi <strong>pro/quota</strong> dovranno onorare il debito facendo fronte alle richieste dei creditori/mutuanti</p><p></p><p>Rammentarsi che il credito del mutuante si <strong>prescrive in 10 anni</strong> e che, non essendo fisato un termine per la restituzione della somma, la decorrenza della prescrizione decorre dalla data di sottoscrizione del mutuo stesso ; andranno quindi adottati tutti gli accorgimenti per non farlo prescrivere (interruzione prescrizione anche con semplice Raccomandata).</p><p></p><p></p><p></p><p><strong> CONTRATTO DI MUTUO</strong></p><p></p><p>Tra il Sig. XX a .......... il ..... , residente in ............. Via .............., C.F...........;</p><p></p><p>e</p><p></p><p>il SIG. YY nato a .......... il ..... , residente in ............. Via .............., C.F...........;</p><p></p><p> premesso che:</p><p></p><p>– XX e YY sono legati da rapporto parentale</p><p></p><p>– XX si trova in stato di bisogno<em> e che YY, in considerazione del rapporto di parentela, è disposto a concedergli somma necessaria ai sensi dell'art.1813 CC</em></p><p></p><p> tutto ciò premesso si stipula quanto segue:</p><p> </p><p>– le premesse sono parte integrante del presente contratto;</p><p></p><p>– YY concede in mutuo a XX la somma mensile di € ......., somma da corrispondersi ogni 1° giorno del mese, a mezzo di B<em>onifico Bancario sul Conto Corrente Bancario Iban.......................... intestato a XX;</em></p><p><em></em></p><p>– spetta solo all'insindacabile volontà di YY, senza obbligo alcuno verso XX, stabilire il numero di versamenti mensili da corrispondere a favore di XX;</p><p></p><p>– Il mutuo viene erogato a titolo gratuito e senza alcun interesse a carico di XX</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 279063"] L'opzione di un mutuo gratuito a favore della zia bisognosa è certamente percorribile; tuttavia non ci si potrà limitare alla mera dazione di denaro (anche se tracciabile con bonifico bancario) in quanto, in caso di contestazione da parte degli eredi, vi sarebbe un onere a carico del mutuante di provare la natura della dazione del denaro (cosa a quel punto tutt'altro che scontata); quindi non limitarsi al mero bonifico, ma formalizzare il tutto per iscritto con specifica scrittura privata, facendo sottoscrivere un specifico contratto tra le parti interessate. 1) Predisporre una scrittura privata con gli estremi del contratto di Mutuo. 2) Attribuire data certa alla scrittura privata: Raccomandata A/R su plico (foglio senza busta, dove da un lato vi è la scrittura privata sottoscritta e dall'altro l'indirizzo del mutuatario cui spedire la raccomandata) 3) Effettuare il bonifico, indicando come specifica causale il contratto di Mutuo sottoscritto. A questo punto, la zia diviene debitrice verso chi gli concede il mutuo e, alla sua morte, gli eredi [B]pro/quota[/B] dovranno onorare il debito facendo fronte alle richieste dei creditori/mutuanti Rammentarsi che il credito del mutuante si [B]prescrive in 10 anni[/B] e che, non essendo fisato un termine per la restituzione della somma, la decorrenza della prescrizione decorre dalla data di sottoscrizione del mutuo stesso ; andranno quindi adottati tutti gli accorgimenti per non farlo prescrivere (interruzione prescrizione anche con semplice Raccomandata). [B] CONTRATTO DI MUTUO[/B] Tra il Sig. XX a .......... il ..... , residente in ............. Via .............., C.F...........; e il SIG. YY nato a .......... il ..... , residente in ............. Via .............., C.F...........; premesso che: – XX e YY sono legati da rapporto parentale – XX si trova in stato di bisogno[I] e che YY, in considerazione del rapporto di parentela, è disposto a concedergli somma necessaria ai sensi dell'art.1813 CC[/I] tutto ciò premesso si stipula quanto segue: – le premesse sono parte integrante del presente contratto; – YY concede in mutuo a XX la somma mensile di € ......., somma da corrispondersi ogni 1° giorno del mese, a mezzo di B[I]onifico Bancario sul Conto Corrente Bancario Iban.......................... intestato a XX; [/I] – spetta solo all'insindacabile volontà di YY, senza obbligo alcuno verso XX, stabilire il numero di versamenti mensili da corrispondere a favore di XX; – Il mutuo viene erogato a titolo gratuito e senza alcun interesse a carico di XX [/QUOTE]
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