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Mutui e Prestiti per la Casa
Al via il regolamento che rende operativo il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 137445" data-attributes="member: 4594"><p>Le agenzie di stampa oggi 19 agosto 2010 danno notizia del via libera al regolamento che rende operativo il fondo di solidarieta' per i mutui prima casa. Il provvedimento e' stato infatti firmato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p><p></p><p>Ecco in breve come funziona il Fondo di solidarieta':</p><p></p><p>- CHI PUO' ACCEDERE: Per accedere al beneficio di legge il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo. Bisogna avere il titolo di proprieta' sull'immobile oggetto del contratto di mutuo; la titolarita' di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. Sono previsti, tra gli altri, anche i casi di perdita di posto del lavoro, di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare.</p><p></p><p>- COME ACCEDERE AL BENEFICIO: Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale e' in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito: <a href="http://www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa" target="_blank">www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa</a>.</p><p></p><p>- MUTUI A TASSO VARIABILE: Si puo' accedere al beneficio anche nel caso in cui ci sia un aumento della rata del mutuo, a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.</p><p></p><p>- COSA COPRE IL FONDO: A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche: i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario. iodo fino a 18 mesi grazie alla copertura delle spese per lo spostamento del mutuo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 137445, member: 4594"] Le agenzie di stampa oggi 19 agosto 2010 danno notizia del via libera al regolamento che rende operativo il fondo di solidarieta' per i mutui prima casa. Il provvedimento e' stato infatti firmato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco in breve come funziona il Fondo di solidarieta': - CHI PUO' ACCEDERE: Per accedere al beneficio di legge il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo. Bisogna avere il titolo di proprieta' sull'immobile oggetto del contratto di mutuo; la titolarita' di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. Sono previsti, tra gli altri, anche i casi di perdita di posto del lavoro, di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare. - COME ACCEDERE AL BENEFICIO: Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale e' in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito: [url]www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa[/url]. - MUTUI A TASSO VARIABILE: Si puo' accedere al beneficio anche nel caso in cui ci sia un aumento della rata del mutuo, a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili. - COSA COPRE IL FONDO: A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche: i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario. iodo fino a 18 mesi grazie alla copertura delle spese per lo spostamento del mutuo. [/QUOTE]
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