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Amministratore di sostegno : chi lo paga ?
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<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 132562" data-attributes="member: 29362"><p>Ora ho capito, ti riferivi ad un tutore e non ad un amministratore condominiale, per cui a quanto già detto da <strong>Maidealista</strong>, ti invito a leggere anche questo Link;</p><p><a href="http://www.tutori.it/amministazionesostegno_sintex_atv.htm" target="_blank">Amministrazione di sostegno: sintesi</a></p><p></p><p><em>LA NUOVA NORMATIVA SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</em></p><p><em></em></p><p><em>La legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’amministrazione di sostegno, rivolta a quanti «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica» si trovino «nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». Per tali persone (anziani malati non autosufficienti, soggetti con handicap, malati psichiatrici, etilisti, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) in buona sostanza il giudice tutelare nomina una persona – l’amministratore di sostegno – che ha cura della persona e del suo patrimonio.</em></p><p><em></em></p><p><em>Si tratta di una legge attesa da anni, che introduce - accanto all’interdizione e all’inabilitazione - delle significative novità in merito alla tutela dei più deboli; vediamole in dettaglio.</em></p><p><em></em></p><p><em>La richiesta di un amministratore di sostegno può essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico ministero.</em></p><p><em></em></p><p><em>Particolare importante: i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento concernente l’amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare al giudice tutelare relativa istanza.</em></p><p><em></em></p><p><em>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno - che si presenta al giudice tutelare presso la Procura della Repubblica - deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio - se conosciuti dal ricorrente - del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.</em></p><p><em></em></p><p><em>Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.</em></p><p><em></em></p><p><em>Assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti coinvolti, il giudice tutelare dispone, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.</em></p><p><em></em></p><p><em>Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.</em></p><p><em></em></p><p><em>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione, tra le altre cose, dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.</em></p><p><em></em></p><p><em>Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.</em></p><p><em></em></p><p><em>Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello e contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.</em></p><p><em></em></p><p><em>La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Esso può essere designato dallo stesso interessato - in previsione della propria eventuale futura incapacità - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.</em></p><p><em></em></p><p><em>In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.</em></p><p><em></em></p><p><em>Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge (che non sia separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.</em></p><p><em></em></p><p><em>Nota importante: non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.</em></p><p><em></em></p><p><em>Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il beneficiario, peraltro, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno; in ogni caso può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.</em></p><p><em></em></p><p><em>L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.</em></p><p><em></em></p><p><em>Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.</em></p><p><em></em></p><p><em>In conclusione ricordiamo che ai sensi dell’articolo 13 della legge 6/2004 sono esentati dalle spese di giustizia gli atti ed i provvedimenti relativi all’amministratore di sostegno, all’interdizione e all’inabilitazione.</em></p><p><em></em></p><p><em><a href="http://www.tutori.it" target="_blank">tutori.it</a></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 132562, member: 29362"] Ora ho capito, ti riferivi ad un tutore e non ad un amministratore condominiale, per cui a quanto già detto da [B]Maidealista[/B], ti invito a leggere anche questo Link; [url=http://www.tutori.it/amministazionesostegno_sintex_atv.htm]Amministrazione di sostegno: sintesi[/url] [I]LA NUOVA NORMATIVA SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO La legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’amministrazione di sostegno, rivolta a quanti «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica» si trovino «nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». Per tali persone (anziani malati non autosufficienti, soggetti con handicap, malati psichiatrici, etilisti, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) in buona sostanza il giudice tutelare nomina una persona – l’amministratore di sostegno – che ha cura della persona e del suo patrimonio. Si tratta di una legge attesa da anni, che introduce - accanto all’interdizione e all’inabilitazione - delle significative novità in merito alla tutela dei più deboli; vediamole in dettaglio. La richiesta di un amministratore di sostegno può essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico ministero. Particolare importante: i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento concernente l’amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare al giudice tutelare relativa istanza. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno - che si presenta al giudice tutelare presso la Procura della Repubblica - deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio - se conosciuti dal ricorrente - del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti coinvolti, il giudice tutelare dispone, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione, tra le altre cose, dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello e contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Esso può essere designato dallo stesso interessato - in previsione della propria eventuale futura incapacità - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge (che non sia separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nota importante: non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il beneficiario, peraltro, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno; in ogni caso può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. In conclusione ricordiamo che ai sensi dell’articolo 13 della legge 6/2004 sono esentati dalle spese di giustizia gli atti ed i provvedimenti relativi all’amministratore di sostegno, all’interdizione e all’inabilitazione. [url=http://www.tutori.it]tutori.it[/url][/I] [/QUOTE]
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