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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 218401"><p>A tal riguardo segnalo Risoluzione Agenzia delle Entrate n.2 del 2012 con cui si ritiene che l’indennità ex art.379CC rappresenti:</p><p><span style="color: #0000ff"><em>"un <strong>compenso</strong> per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633."</em></span></p><p>con ciò sancendo un parere di valenza generale e <strong>non limitato al caso specifico</strong> (come la giurisprudenza su menzionata).</p><p>La Dottrina prevalente non concorda con tal assunto, soprattutto anche alla luce di quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073 che ne indica invece la natura non retributiva:</p><p><span style="color: #0000ff"><em>"non ha natura retributiva, ma serve a <strong>compensare gli oneri e le spese</strong> non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti</em>"</span></p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 218401"] A tal riguardo segnalo Risoluzione Agenzia delle Entrate n.2 del 2012 con cui si ritiene che l’indennità ex art.379CC rappresenti: [COLOR=#0000ff][I]"un [B]compenso[/B] per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633."[/I][/COLOR] con ciò sancendo un parere di valenza generale e [B]non limitato al caso specifico[/B] (come la giurisprudenza su menzionata). La Dottrina prevalente non concorda con tal assunto, soprattutto anche alla luce di quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073 che ne indica invece la natura non retributiva: [COLOR=#0000ff][I]"non ha natura retributiva, ma serve a [B]compensare gli oneri e le spese[/B] non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti[/I]"[/COLOR] Saluti. [/QUOTE]
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