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Pausa Caffè
Amministratore di sostegno - premorienza del soggetto tutelato - saldo del libretto del soggetto tutelato - utilizzo
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<blockquote data-quote="estate" data-source="post: 465217" data-attributes="member: 21852"><p>Ho messo questa discussione in questa sezione anche se mi sembra non riguardi nessuno dei temi del gruppo. Mi sembra comunque una questione molto interessante</p><p></p><p>Tizio ha due figli di cui uno da anni è in condizioni di handicap grave con nomina del padre comme amministratore di sostegno e attribuzione delle indennità connesse (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento ecc).</p><p></p><p>L’Inps versava le indennità pagate al figlio sull’apposito libretto e Tizio riscuoteva circa € 500 per le spese del figlio. Ovviamente le spese effettivamente sostenute erano molto maggiori e Tizio per la differenza, utilizzava il suo conto personale.</p><p></p><p>Questa scelta era mossa dalla finalità di lasciare incrementare la somma nel libretto intestato al figlio malato allo scopo di costituire una riserva da utilizzare per assicurare al figlio una maggiore disponibilità all’atto della morte di Tizio.</p><p></p><p>Sul libretto intestato al soggetto tutelato allo stato ci sono circa 55.000 €. Il destino ha voluto che morisse il figlio malato di quarant’anni più giovane di Tizio.</p><p></p><p>La questione è questa: la somma sul libretto del figlio premorto giuridicamente a chi appartiene? A mio parere Tizio non può più effettuare prelievi dopo la morte del figlio tranne, forse, solo le spese necessarie al funerale e altre spese simili (tutte rigorosamente da documentare). Il deposito sul libretto cade in successione e andrebbe diviso a ½ tra Tizio e l’altro figlio.</p><p></p><p>Trattandosi di una somma depositata in posta per un importo non soggetto a imposta di successione sarà sufficiente presentare alla posta il fi di morte, una dichiarazione ufficiale attestante la composizione della famiglia per documentare chi sono gli eredi legittimi.</p><p></p><p>Che ne pensate?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="estate, post: 465217, member: 21852"] Ho messo questa discussione in questa sezione anche se mi sembra non riguardi nessuno dei temi del gruppo. Mi sembra comunque una questione molto interessante Tizio ha due figli di cui uno da anni è in condizioni di handicap grave con nomina del padre comme amministratore di sostegno e attribuzione delle indennità connesse (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento ecc). L’Inps versava le indennità pagate al figlio sull’apposito libretto e Tizio riscuoteva circa € 500 per le spese del figlio. Ovviamente le spese effettivamente sostenute erano molto maggiori e Tizio per la differenza, utilizzava il suo conto personale. Questa scelta era mossa dalla finalità di lasciare incrementare la somma nel libretto intestato al figlio malato allo scopo di costituire una riserva da utilizzare per assicurare al figlio una maggiore disponibilità all’atto della morte di Tizio. Sul libretto intestato al soggetto tutelato allo stato ci sono circa 55.000 €. Il destino ha voluto che morisse il figlio malato di quarant’anni più giovane di Tizio. La questione è questa: la somma sul libretto del figlio premorto giuridicamente a chi appartiene? A mio parere Tizio non può più effettuare prelievi dopo la morte del figlio tranne, forse, solo le spese necessarie al funerale e altre spese simili (tutte rigorosamente da documentare). Il deposito sul libretto cade in successione e andrebbe diviso a ½ tra Tizio e l’altro figlio. Trattandosi di una somma depositata in posta per un importo non soggetto a imposta di successione sarà sufficiente presentare alla posta il fi di morte, una dichiarazione ufficiale attestante la composizione della famiglia per documentare chi sono gli eredi legittimi. Che ne pensate? [/QUOTE]
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