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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 182942"><p>Diciamo che l'Ace ha validità 10 anni e pertanto puoi utilizzarlo se non sono trascorsi.</p><p><em>LEGGI:</em></p><p><em>In caso di cessione o di dismissione di immobili pubblici l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. È quanto stabilisce il <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/30/13G00198/sg" target="_blank">decreto legge 151/2013</a>, uno dei provvedimenti in cui è stato sdoppiato il "milleproroghe", pubblicato in Gazzetta ufficiale. </em></p><p><em>Nel testo del decreto (art. 2 del decreto 151/2013) vi è un pasticcio normativo. In caso di cessione o di dismissione di immobili pubblici «non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis, articolo 6 del DLgs 192/2005» si legge nel provvedimento. L'articolo 6 del decreto legislativo sul rendimento energetico in edilizia, tratta del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, ma, il comma 3bis dell'art.6 non esiste più, perché abrogato pochi giorni fa dal decreto "<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg" target="_blank">Destinazione Italia</a>" (già in vigore).</em></p><p><em>Il "vecchio" comma 3bis stabiliva che «l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti». Nullità trasformata poi dal "Destinazione Italia" in sanzione amministrativa (<a href="http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/18704/Attestato-di-prestazione-energetica-la-sanzione-sostituisce-la-nullita-degli-atti" target="_blank">leggi l'articolo</a>) attraverso la sostituzione dei commi 3 e 3bis in un unico nuovo comma 3.</em></p><p><em>Probabilmente l'intento era di evitare le sanzioni per la mancata acquisizione dell'Ape all'atto di trasferimento dell'immobile. Intento fallito, per grave disattenzione e, forse, per l'abitudine di cambiare continuamente le leggi, con provvedimenti che si susseguono a distanza anche di pochi giorni e che gettano nel caos chi quelle leggi deve cercare di comprenderle per svolgere il lavoro di ogni giorno.</em></p><p><em>di Mariagrazia Barletta.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 182942"] Diciamo che l'Ace ha validità 10 anni e pertanto puoi utilizzarlo se non sono trascorsi. [I]LEGGI: In caso di cessione o di dismissione di immobili pubblici l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. È quanto stabilisce il [URL='http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/30/13G00198/sg']decreto legge 151/2013[/URL], uno dei provvedimenti in cui è stato sdoppiato il "milleproroghe", pubblicato in Gazzetta ufficiale. Nel testo del decreto (art. 2 del decreto 151/2013) vi è un pasticcio normativo. In caso di cessione o di dismissione di immobili pubblici «non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis, articolo 6 del DLgs 192/2005» si legge nel provvedimento. L'articolo 6 del decreto legislativo sul rendimento energetico in edilizia, tratta del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, ma, il comma 3bis dell'art.6 non esiste più, perché abrogato pochi giorni fa dal decreto "[URL='http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg']Destinazione Italia[/URL]" (già in vigore). Il "vecchio" comma 3bis stabiliva che «l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti». Nullità trasformata poi dal "Destinazione Italia" in sanzione amministrativa ([URL='http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/18704/Attestato-di-prestazione-energetica-la-sanzione-sostituisce-la-nullita-degli-atti']leggi l'articolo[/URL]) attraverso la sostituzione dei commi 3 e 3bis in un unico nuovo comma 3. Probabilmente l'intento era di evitare le sanzioni per la mancata acquisizione dell'Ape all'atto di trasferimento dell'immobile. Intento fallito, per grave disattenzione e, forse, per l'abitudine di cambiare continuamente le leggi, con provvedimenti che si susseguono a distanza anche di pochi giorni e che gettano nel caos chi quelle leggi deve cercare di comprenderle per svolgere il lavoro di ogni giorno. di Mariagrazia Barletta.[/I] [/QUOTE]
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