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Testo
<blockquote data-quote="iaragos" data-source="post: 91545"><p>premesso che, mancando tutto sommato poco e che il venditore potrebbe concludere lui gli allacci (tramite altra ditta) e chiedere l'abitabilità, così avresti la tua casa, a cui immagino ti dispiaccia rinunciare....ciò premesso, se non vuoi andare avanti, a mio avviso il contratto è risolto per sopravvenuta impossibilità della controprestazione (la vendita dell'appartamento, che non avendo abitabilità, giuridicamente NON è un appartamento...in gergo si parla di aliud pro alio). Ne deriva il diritto alla restituzione di quanto versato, con gli interessi legali. </p><p>Per il risarcimento ho dubbi, in quanto il codice non lo prevede espressamente in questa ipotesi. Direi che potrebbe parlarsene solo in caso di mala fede contrattuale del venditore, che fosse a conoscenza dello stato di decozione del costruttore al momento della stipula. Occorrerebbe inoltre dimostrarlo, questo danno (quale sia ed a quanto ammonti).</p><p>Ah...se il venditore non fosse disposto a "mollarti", chiamalo a rogito nei termini pattuiti: il notaio non potrà rogare un bel nulla ed il venditore risulterebbe inadempiente, con la conseguenza di doverti dare il doppo della caparra.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="iaragos, post: 91545"] premesso che, mancando tutto sommato poco e che il venditore potrebbe concludere lui gli allacci (tramite altra ditta) e chiedere l'abitabilità, così avresti la tua casa, a cui immagino ti dispiaccia rinunciare....ciò premesso, se non vuoi andare avanti, a mio avviso il contratto è risolto per sopravvenuta impossibilità della controprestazione (la vendita dell'appartamento, che non avendo abitabilità, giuridicamente NON è un appartamento...in gergo si parla di aliud pro alio). Ne deriva il diritto alla restituzione di quanto versato, con gli interessi legali. Per il risarcimento ho dubbi, in quanto il codice non lo prevede espressamente in questa ipotesi. Direi che potrebbe parlarsene solo in caso di mala fede contrattuale del venditore, che fosse a conoscenza dello stato di decozione del costruttore al momento della stipula. Occorrerebbe inoltre dimostrarlo, questo danno (quale sia ed a quanto ammonti). Ah...se il venditore non fosse disposto a "mollarti", chiamalo a rogito nei termini pattuiti: il notaio non potrà rogare un bel nulla ed il venditore risulterebbe inadempiente, con la conseguenza di doverti dare il doppo della caparra. [/QUOTE]
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