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<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 403463" data-attributes="member: 57767"><p>Rimane la autocertificazione: tutta la responsabilità passa in testa al direttore lavori o di un altro tecnico incaricato, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini di rilascio dell'agibilità. Qualora in fututo emergesse una irregolarità sarà lui ad essere perseguito.</p><p>Il certificato di agibilità, secondo l'art.24 del DPR 380/2001, deve essere presentato nei seguenti casi:</p><p>a) nuove costruzioni;</p><p>b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;</p><p>c) <strong>interventi</strong> sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, <strong>risparmio energetico degli edifici</strong> e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.</p><p>Ovviamente, deve essere presentato anche nel caso di sanatorie che regolarizzano interventi ricadenti in uno dei casi a monte.</p><p>Quindi non si presenta l' APE ma l'autocertificazione, per esempio nel caso di applicazione del cappotto termico, che il cappotto non ha modificato i parametri aeroilluminanti richiesti per la abitabilità dei locali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 403463, member: 57767"] Rimane la autocertificazione: tutta la responsabilità passa in testa al direttore lavori o di un altro tecnico incaricato, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini di rilascio dell'agibilità. Qualora in fututo emergesse una irregolarità sarà lui ad essere perseguito. Il certificato di agibilità, secondo l'art.24 del DPR 380/2001, deve essere presentato nei seguenti casi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) [B]interventi[/B] sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, [B]risparmio energetico degli edifici[/B] e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Ovviamente, deve essere presentato anche nel caso di sanatorie che regolarizzano interventi ricadenti in uno dei casi a monte. Quindi non si presenta l' APE ma l'autocertificazione, per esempio nel caso di applicazione del cappotto termico, che il cappotto non ha modificato i parametri aeroilluminanti richiesti per la abitabilità dei locali. [/QUOTE]
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