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Appartamento da ristrutturare: comodato e cambio di residenza obbligatorio?
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Testo
<blockquote data-quote="GaiaB" data-source="post: 285914" data-attributes="member: 52416"><p>Buongiorno Nemesis, </p><p>le invio qui di seguito l'ultimo "botta&risposta" col signore dell'agenzia d icona che, a mio parere, è più confuso di me:</p><p></p><p>Io ho scritto:</p><p>"Buonasera,</p><p></p><p>ringrazio per la risposta, mi permetto di porre altre domande:</p><p></p><p>-Se cedo in comodato d'uso gratuito l'intero appartamento, possiamo contribuire entrambi alle spese di manutenzione straordinaria godendo delle agevolazioni fiscali? Mi conferma che non posso cedere solo alcuni ambienti dell'appartamento? Posso accedere liberamente al cantiere?</p><p></p><p>-Oltre ad avere il comodato d'uso gratuito fino a fine lavori, deve quindi spostare subito anche la residenza? O la può spostare una volta ultimati i lavori (e "scaduto" il comodato d'uso gratuito)?</p><p></p><p>Secondo lei, qual'è la soluzione migliore?</p><p></p><p></p><p>In attesa di risposta, le auguro una buona serata"</p><p></p><p>Ecco la risposta:</p><p></p><p></p><p>"Buongiorno, Le comunico quanto segue:</p><p></p><p>- Le confermo che deve cedere necessariamente l’intera unità abitativa, a meno che questa non sia già divisa catastalmente, e quindi può cedere una delle due parti;</p><p></p><p>- Se concede in comodato gratuito l’uso dell’immobile ne deriva che cede i diritti relativi alla detrazione fiscale per l’immobile, quindi potrà detrarsi le spese il comodatario e non Lei;</p><p></p><p>- Non ci sono problematiche relative all’accesso al cantiere;</p><p></p><p>- La residenza nell’immobile deve essere spostata a seguito della registrazione del comodato ad uso gratuito, non ci sono possibilità diverse."</p><p></p><p>Tuttavia, dal sito dell'Agenzia Delle Entrate, avevo ricevuto quanto segue:</p><p></p><p>"Gentile Gaia</p><p>come specificato nella Guida alle Ristrutturazioni edilizie reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ha diritto a fruire della detrazione anche il comodatario in qualità di detentore dell'immobile.</p><p>Non è richiesta in questa ipotesi la residenza nell'immobile che si detiene in comodato ma la registrazione del contratto presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate e gli estremi della registrazione devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi nella quale viene richiesta la detrazione.</p><p>Si ricorda inoltre che ha diritto alla detrazione, purché sostenga le spese e sia intestatario di bonifici e fatture, anche il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016)".</p><p>Si tratta delle convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989).</p><p>Cordiali saluti"</p><p></p><p>Ora, a me pare che le 2 versioni "cozzino" tra loro. Quale delle 2 è veritiera? Possibile che nessuno di loro sappia dirmi quale soluzione è più consona alla nostra situazione?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GaiaB, post: 285914, member: 52416"] Buongiorno Nemesis, le invio qui di seguito l'ultimo "botta&risposta" col signore dell'agenzia d icona che, a mio parere, è più confuso di me: Io ho scritto: "Buonasera, ringrazio per la risposta, mi permetto di porre altre domande: -Se cedo in comodato d'uso gratuito l'intero appartamento, possiamo contribuire entrambi alle spese di manutenzione straordinaria godendo delle agevolazioni fiscali? Mi conferma che non posso cedere solo alcuni ambienti dell'appartamento? Posso accedere liberamente al cantiere? -Oltre ad avere il comodato d'uso gratuito fino a fine lavori, deve quindi spostare subito anche la residenza? O la può spostare una volta ultimati i lavori (e "scaduto" il comodato d'uso gratuito)? Secondo lei, qual'è la soluzione migliore? In attesa di risposta, le auguro una buona serata" Ecco la risposta: "Buongiorno, Le comunico quanto segue: - Le confermo che deve cedere necessariamente l’intera unità abitativa, a meno che questa non sia già divisa catastalmente, e quindi può cedere una delle due parti; - Se concede in comodato gratuito l’uso dell’immobile ne deriva che cede i diritti relativi alla detrazione fiscale per l’immobile, quindi potrà detrarsi le spese il comodatario e non Lei; - Non ci sono problematiche relative all’accesso al cantiere; - La residenza nell’immobile deve essere spostata a seguito della registrazione del comodato ad uso gratuito, non ci sono possibilità diverse." Tuttavia, dal sito dell'Agenzia Delle Entrate, avevo ricevuto quanto segue: "Gentile Gaia come specificato nella Guida alle Ristrutturazioni edilizie reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ha diritto a fruire della detrazione anche il comodatario in qualità di detentore dell'immobile. Non è richiesta in questa ipotesi la residenza nell'immobile che si detiene in comodato ma la registrazione del contratto presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate e gli estremi della registrazione devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi nella quale viene richiesta la detrazione. Si ricorda inoltre che ha diritto alla detrazione, purché sostenga le spese e sia intestatario di bonifici e fatture, anche il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016)". Si tratta delle convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989). Cordiali saluti" Ora, a me pare che le 2 versioni "cozzino" tra loro. Quale delle 2 è veritiera? Possibile che nessuno di loro sappia dirmi quale soluzione è più consona alla nostra situazione? [/QUOTE]
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