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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 224412"><p>Avesse tuonoblu chiesto quale fosse la lettera dell'art.345 C.p.c., avrei semplicisticamente risposto come qui sotto riportato...</p><p></p><p></p><p>In ciò s'inciampa quando, adusi allo sterile <strong><em>copia/incolla</em></strong> di norme reperibili via web, invece d'approfondire la materia, pure si pretenda di dar risposte....</p><p>Se ne è capace: soppesi attentamente la "riforma" introdotta dalla legge 134/2012, quale significato le si debba attribuire..... solo allora potrà anche cogliere il significato di quanto indicato dal sottoscritto.</p><p>Come già Le scrissi (in altra sede): <span style="color: #0000ff"><em>qual spreco di sinapsi cerebrali</em></span>!</p><p></p><p>[USER=43592]@tuonoblu[/USER], queste le sue opzioni:</p><p>- proporre appello evidenziando come il giudice di I° grado sia incorso in errore quanto ad accertamento di fatto (la porta in questione non è nella titolarità del Condominio); sulla base di tal elemento, il Giudice dell'impugnazione può e deve ammettere la nuova prova <strong>indispensabile</strong> per rimediare all'erroneità in cui s'incorse nella sentenza di I° grado; affermando il contrario (stante la lettera dell'art.345 C.p.c.) si avrebbe come paradosso giuridico che, accolta l'impugnazione sul presupposto dell'erroneità del giudice di I° grado, non si possa mai rimediare all'errore giuridico commesso (data la necessità di nuovi mezzi istruttori); invece e proprio a ragione della fondatezza dell’impugnazione (su cui il giudice di II° grado si pronuncia) si deve ritenere che, anche post riforma, nel processo d'Appello siano di certo ammissibili nuove prove (se indispensabili al fine di mutare la sentenza erronea impugnata)</p><p>- in subordine, agire con nuovo procedimento ai fini dell'usucabilità del diritto reale di servitù.</p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 224412"] Avesse tuonoblu chiesto quale fosse la lettera dell'art.345 C.p.c., avrei semplicisticamente risposto come qui sotto riportato... In ciò s'inciampa quando, adusi allo sterile [B][I]copia/incolla[/I][/B] di norme reperibili via web, invece d'approfondire la materia, pure si pretenda di dar risposte.... Se ne è capace: soppesi attentamente la "riforma" introdotta dalla legge 134/2012, quale significato le si debba attribuire..... solo allora potrà anche cogliere il significato di quanto indicato dal sottoscritto. Come già Le scrissi (in altra sede): [COLOR=#0000ff][I]qual spreco di sinapsi cerebrali[/I][/COLOR]! [USER=43592]@tuonoblu[/USER], queste le sue opzioni: - proporre appello evidenziando come il giudice di I° grado sia incorso in errore quanto ad accertamento di fatto (la porta in questione non è nella titolarità del Condominio); sulla base di tal elemento, il Giudice dell'impugnazione può e deve ammettere la nuova prova [B]indispensabile[/B] per rimediare all'erroneità in cui s'incorse nella sentenza di I° grado; affermando il contrario (stante la lettera dell'art.345 C.p.c.) si avrebbe come paradosso giuridico che, accolta l'impugnazione sul presupposto dell'erroneità del giudice di I° grado, non si possa mai rimediare all'errore giuridico commesso (data la necessità di nuovi mezzi istruttori); invece e proprio a ragione della fondatezza dell’impugnazione (su cui il giudice di II° grado si pronuncia) si deve ritenere che, anche post riforma, nel processo d'Appello siano di certo ammissibili nuove prove (se indispensabili al fine di mutare la sentenza erronea impugnata) - in subordine, agire con nuovo procedimento ai fini dell'usucabilità del diritto reale di servitù. Saluti. [/QUOTE]
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