Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Assegno bancario :incasso presso filiale correntista
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 283904" data-attributes="member: 15253"><p>Perché con la convenzione di assegno, consistente nel mandato, conferito alla banca dal titolare del conto corrente, a effettuare i pagamenti che il medesimo ordina mediante l'emissione di assegni con i quali il correntista-traente promette al prenditore e contestualmente ordina alla banca trattaria il pagamento, questa ultima non assume alcuna obbligazione verso il prenditore, ma presta per il traente un servizio di cassa, svolgendo, per ogni emissione di assegni, funzioni di delegato passivo.</p><p>Dunque il possessore dell'assegno bancario non ha verso la banca trattaria alcuna azione contrattuale diretta. Unico legittimato ad agire contro la banca trattaria, per l'eventualità di un'illegittima omissione di pagamento dell'assegno, è il correntista, atteso che solo nei confronti di quest'ultimo, nei limiti della convenzione di assegno e del rapporto di provvista, il trattario si è obbligato a eseguire il pagamento stesso; conseguentemente, solo nei confronti del correntista è configurabile una responsabilità della banca trattaria per l'ingiustificato rifiuto di pagamento dell'assegno.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 283904, member: 15253"] Perché con la convenzione di assegno, consistente nel mandato, conferito alla banca dal titolare del conto corrente, a effettuare i pagamenti che il medesimo ordina mediante l'emissione di assegni con i quali il correntista-traente promette al prenditore e contestualmente ordina alla banca trattaria il pagamento, questa ultima non assume alcuna obbligazione verso il prenditore, ma presta per il traente un servizio di cassa, svolgendo, per ogni emissione di assegni, funzioni di delegato passivo. Dunque il possessore dell'assegno bancario non ha verso la banca trattaria alcuna azione contrattuale diretta. Unico legittimato ad agire contro la banca trattaria, per l'eventualità di un'illegittima omissione di pagamento dell'assegno, è il correntista, atteso che solo nei confronti di quest'ultimo, nei limiti della convenzione di assegno e del rapporto di provvista, il trattario si è obbligato a eseguire il pagamento stesso; conseguentemente, solo nei confronti del correntista è configurabile una responsabilità della banca trattaria per l'ingiustificato rifiuto di pagamento dell'assegno. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Assegno bancario :incasso presso filiale correntista
Alto