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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 182810"><p>Anche per la locazione.</p><p></p><p> <strong>Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, il c.d. “decreto destinazione Italia”</strong>, il quale ha introdotto un nuoco comma 3 all’articolo 6, D.Lgs 19 agosto 2005, n.192, sostituendo per intero i precedenti commi 3 e 3-bis, sancendo che:</p><p>nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’A.P.E., in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici;</p><p>copia dell’A.P.E. deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;</p><p>In caso di omessa dichiarazione o allegazione le parti contraenti sono soggette al pagamento, in solido e in quote uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.</p><p></p><p>non ho capito la domanda.</p><p></p><p>L'APE è obbligatorio per legge. Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:</p><p><strong>aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi </strong>al momento della vendita o dell'affitto. Risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell' edilizia ad alto risparmio energetico.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 182810"] Anche per la locazione. [B]Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, il c.d. “decreto destinazione Italia”[/B], il quale ha introdotto un nuoco comma 3 all’articolo 6, D.Lgs 19 agosto 2005, n.192, sostituendo per intero i precedenti commi 3 e 3-bis, sancendo che: nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’A.P.E., in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’A.P.E. deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari; In caso di omessa dichiarazione o allegazione le parti contraenti sono soggette al pagamento, in solido e in quote uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. non ho capito la domanda. L'APE è obbligatorio per legge. Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà: [B]aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi [/B]al momento della vendita o dell'affitto. Risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell' edilizia ad alto risparmio energetico. [/QUOTE]
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