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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Azione di riduzione e donazioni al coerede
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 348312" data-attributes="member: 15253"><p>Infatti il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni (o di disposizioni testamentarie), deve imputare <u>alla sua porzione legittima</u> le donazioni e i legati <u>a lui fatti</u>, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.</p><p>E per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 348312, member: 15253"] Infatti il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni (o di disposizioni testamentarie), deve imputare [U]alla sua porzione legittima[/U] le donazioni e i legati [U]a lui fatti[/U], salvo che ne sia stato espressamente dispensato. E per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre. [/QUOTE]
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