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Azione di riduzione e donazioni al coerede
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Testo
<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 348363" data-attributes="member: 35382"><p>Non ragionare come se a priori il donatario dovesse restituire la donazione ed il fratello percepisca qualcosa in più.</p><p></p><p>La somma si fa solo a tavolino, come se si rimettessero le bocce al punto dove si trovavano prima dell'ultima azione (il decesso e le donazioni): si calcola quindi quale sarebeb stato il patrimonio del de-cuius al momento del decesso, se non avesse fatto donazioni in vita.</p><p>Si detraggono i debiti eventuali: ed il risultato è ciò che deve essere diviso tra gli eredi secondo la legge: le donazioni sono poi considerate come un anticipo di eredità; se questa supera la quota dovrà restituire ciò che supera la sua quota spettante.</p><p></p><p>Nel vostro caso se uno dei figli rinuncia, subentra per rappresentazione il nipote, ma il ragionamento non cambia: ciò che importa è che ciascun ramo dei discendenti abbia la quota corretta; poi che questa quota rimanga o no al donatario rinunciante o debba passare al figlio, diventa solo un fatto tecnico, su cui altri saranno più precisi. (comunque questi due si metteranno d'accordo).</p><p></p><p>Qui la tua domanda riguardava come arrivare a verificare se era stata violata la quota spettante al fratello B.</p><p></p><p>Sulla precedenza e modalità nel caso si debba operare la riduzione, specie se riguarda gli immobili, è meglio intervengano altri. Credo si applichino gli art. 560 e 561, ma sarebbero utili degli esempi</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 348363, member: 35382"] Non ragionare come se a priori il donatario dovesse restituire la donazione ed il fratello percepisca qualcosa in più. La somma si fa solo a tavolino, come se si rimettessero le bocce al punto dove si trovavano prima dell'ultima azione (il decesso e le donazioni): si calcola quindi quale sarebeb stato il patrimonio del de-cuius al momento del decesso, se non avesse fatto donazioni in vita. Si detraggono i debiti eventuali: ed il risultato è ciò che deve essere diviso tra gli eredi secondo la legge: le donazioni sono poi considerate come un anticipo di eredità; se questa supera la quota dovrà restituire ciò che supera la sua quota spettante. Nel vostro caso se uno dei figli rinuncia, subentra per rappresentazione il nipote, ma il ragionamento non cambia: ciò che importa è che ciascun ramo dei discendenti abbia la quota corretta; poi che questa quota rimanga o no al donatario rinunciante o debba passare al figlio, diventa solo un fatto tecnico, su cui altri saranno più precisi. (comunque questi due si metteranno d'accordo). Qui la tua domanda riguardava come arrivare a verificare se era stata violata la quota spettante al fratello B. Sulla precedenza e modalità nel caso si debba operare la riduzione, specie se riguarda gli immobili, è meglio intervengano altri. Credo si applichino gli art. 560 e 561, ma sarebbero utili degli esempi [/QUOTE]
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