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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 389835" data-attributes="member: 15253"><p>La detrazione spetta per le spese sostenute per interventi di <u>riqualificazione energetica</u> degli edifici <u>esistenti</u>.</p><p>L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.</p><p>Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, con l'eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, <u>deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento</u> rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D. Lgs n. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 389835, member: 15253"] La detrazione spetta per le spese sostenute per interventi di [U]riqualificazione energetica[/U] degli edifici [U]esistenti[/U]. L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente. Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, con l'eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, [U]deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento[/U] rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D. Lgs n. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. [/QUOTE]
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