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Bonus affitti per giovani conduttori di immobili in locazione
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 429343" data-attributes="member: 42040"><p>Il ddl Bilancio 2022 prevede una detrazione IRPEF per i conduttori di età tra i 20 e 31 anni che affittano una unità immobiliare, o parte di essa, quale abitazione principale.</p><p></p><p>Queste le condizioni e i requisiti:</p><p></p><p><em>ART. 38. <u>(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)</u></em></p><p><em></em></p><p> <em>1. L’articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: </em></p><p><em>“1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.” </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 429343, member: 42040"] Il ddl Bilancio 2022 prevede una detrazione IRPEF per i conduttori di età tra i 20 e 31 anni che affittano una unità immobiliare, o parte di essa, quale abitazione principale. Queste le condizioni e i requisiti: [I]ART. 38. [U](Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)[/U] 1. L’articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.” [/I] [/QUOTE]
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