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Bonus arredi circolare agenzia delle entrate 21E del 23 aprile 2010 commentata
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 14074" data-attributes="member: 4594"><p>Chiarimenti sul bonus fiscale per gli arredi della casa </p><p></p><p>Diverse le puntualizzazioni, introdotte dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, sull'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, eccetera) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si sta fruendo della detrazione del 36% per lavori avviati a partire dal 1° luglio 2008: </p><p>•non è necessario - proprio a proposito del collegamento con il bonus ristrutturazioni - che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano state sostenute prima di quelle per l'acquisto dell'arredo; è sufficiente che precedente sia la data di inizio lavori indicata nell'apposita comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara</p><p>•se il contribuente vende l'abitazione in riferimento alla quale ha acquisito il diritto al bonus arredi (detrazione del 20% su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo), può continuare a beneficiare dell'agevolazione anche per le rate residue</p><p>•se l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+ non è accompagnato dalla contestuale rottamazione di un vecchio apparecchio (e quindi non spetta la specifica detrazione del 20% prevista per quegli elettrodomestici), per tali beni è tuttavia possibile fruire del bonus arredi, ovviamente se rispettate tutte le altre condizioni richieste</p><p>•tra le spese agevolabili con il bonus arredi rientrano anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio di mobili ed elettrodomestici, purché sostenute mediante bonifico bancario o postale</p><p>•se la fattura per l'acquisto dell'arredo è intestata a un soggetto mentre ordinante del bonifico risulta il coniuge, il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (la circostanza va annotata sulla fattura)</p><p>•se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi mentre all'arredo dello stesso appartamento ha provveduto l'altro coniuge, quest'ultimo non ha diritto alla detrazione del 20%, in quanto il bonus spetta esclusivamente ai contribuenti che già fruiscono del 36% per le ristrutturazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 14074, member: 4594"] Chiarimenti sul bonus fiscale per gli arredi della casa Diverse le puntualizzazioni, introdotte dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, sull'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, eccetera) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si sta fruendo della detrazione del 36% per lavori avviati a partire dal 1° luglio 2008: •non è necessario - proprio a proposito del collegamento con il bonus ristrutturazioni - che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano state sostenute prima di quelle per l'acquisto dell'arredo; è sufficiente che precedente sia la data di inizio lavori indicata nell'apposita comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara •se il contribuente vende l'abitazione in riferimento alla quale ha acquisito il diritto al bonus arredi (detrazione del 20% su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo), può continuare a beneficiare dell'agevolazione anche per le rate residue •se l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+ non è accompagnato dalla contestuale rottamazione di un vecchio apparecchio (e quindi non spetta la specifica detrazione del 20% prevista per quegli elettrodomestici), per tali beni è tuttavia possibile fruire del bonus arredi, ovviamente se rispettate tutte le altre condizioni richieste •tra le spese agevolabili con il bonus arredi rientrano anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio di mobili ed elettrodomestici, purché sostenute mediante bonifico bancario o postale •se la fattura per l'acquisto dell'arredo è intestata a un soggetto mentre ordinante del bonifico risulta il coniuge, il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (la circostanza va annotata sulla fattura) •se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi mentre all'arredo dello stesso appartamento ha provveduto l'altro coniuge, quest'ultimo non ha diritto alla detrazione del 20%, in quanto il bonus spetta esclusivamente ai contribuenti che già fruiscono del 36% per le ristrutturazioni. [/QUOTE]
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