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Bonus Energia :Chiarimenti Agenzia Entrate
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Testo
<blockquote data-quote="ralf" data-source="post: 34255" data-attributes="member: 2872"><p>I due bonus del 36 e 55 per cento possono essere richiesti anche per i lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa, secondo le regole generali previste per le ristrutturazioni, mentre la ritenuta d’acconto del 10% sui relativi bonifici può essere trasferita dai Consorzi alle singole imprese e non va effettuata sulle somme pagate ai Comuni in caso di oneri di urbanizzazione.</p><p></p><p>Con la risoluzione 4/E l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali. In particolare, viene confermato che l’ampliamento di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici, come già chiarito dalle circolari 57/E e 121/E del 1998.</p><p></p><p>La risoluzione 2/E precisa che i Consorzi di imprese senza finalità di lucro possono trasferire alle consorziate la ritenuta alla fonte del 10%, che banche e Poste Spa devono effettuare sui bonifici disposti per i bonus ristrutturazioni e risparmio energetico. Le ritenute possono essere infatti attribuite alle singole imprese una volta azzerato l’eventuale debito Ires del Consorzio e a patto che tale scelta risulti da un atto di data certa (atto costitutivo del Consorzio o verbale del Consiglio di amministrazione).</p><p></p><p>Sempre in tema di ritenuta d’acconto, la risoluzione 3/E interviene specificamente sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e di quelli collegati alla realizzazione degli interventi agevolati. Per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10%, il pagamento di tali spese non deve necessariamente essere effettuato tramite bonifico.</p><p></p><p>Tuttavia, se ciò avviene, occorre indicare il Comune come destinatario e, come causale, che si tratta di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di interventi per il recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico. Non va quindi utilizzato l’apposito modulo per le agevolazioni generalmente predisposto dalla banca o dall’ufficio postale.</p><p></p><p>Il testo delle risoluzioni è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">www.agenziaentrate.gov.it</a>, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.</p><p>Fonte geometra info</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ralf, post: 34255, member: 2872"] I due bonus del 36 e 55 per cento possono essere richiesti anche per i lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa, secondo le regole generali previste per le ristrutturazioni, mentre la ritenuta d’acconto del 10% sui relativi bonifici può essere trasferita dai Consorzi alle singole imprese e non va effettuata sulle somme pagate ai Comuni in caso di oneri di urbanizzazione. Con la risoluzione 4/E l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali. In particolare, viene confermato che l’ampliamento di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici, come già chiarito dalle circolari 57/E e 121/E del 1998. La risoluzione 2/E precisa che i Consorzi di imprese senza finalità di lucro possono trasferire alle consorziate la ritenuta alla fonte del 10%, che banche e Poste Spa devono effettuare sui bonifici disposti per i bonus ristrutturazioni e risparmio energetico. Le ritenute possono essere infatti attribuite alle singole imprese una volta azzerato l’eventuale debito Ires del Consorzio e a patto che tale scelta risulti da un atto di data certa (atto costitutivo del Consorzio o verbale del Consiglio di amministrazione). Sempre in tema di ritenuta d’acconto, la risoluzione 3/E interviene specificamente sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e di quelli collegati alla realizzazione degli interventi agevolati. Per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10%, il pagamento di tali spese non deve necessariamente essere effettuato tramite bonifico. Tuttavia, se ciò avviene, occorre indicare il Comune come destinatario e, come causale, che si tratta di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di interventi per il recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico. Non va quindi utilizzato l’apposito modulo per le agevolazioni generalmente predisposto dalla banca o dall’ufficio postale. Il testo delle risoluzioni è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: [url]www.agenziaentrate.gov.it[/url], all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”. Fonte geometra info [/QUOTE]
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