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Bonus Facciata e condominio minimo
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<blockquote data-quote="Giuseppe1975" data-source="post: 376803" data-attributes="member: 40459"><p>La guida è la prima cosa che ho letto dopo essermi letto direttamente la circolare n.2/2020, per questo sono venuto sul forum a chiedere un aiuto interpretativo.</p><p>La guita sul bonus facciate cita:</p><p>"<em>Interventi su parti comuni di edifici condominiali</em></p><p><em>Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli</em></p><p><em>adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere</em></p><p><em>effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del</em></p><p><em>condominio.</em></p><p><em><u>Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in</u></em></p><p><u><em>dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli</em></u></p><p><u><em>interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti</em></u></p><p><em><u>comuni.</u></em></p><p><em>Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento</em></p><p><em>delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e</em></p><p><em>attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.</em></p><p><em>Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla</em></p><p><em>eventualmente agli uffici che la richiedono."</em></p><p></p><p>Ma di fatto è una indicazione generica che dice si che può adempiere un condomine, ma non dice in che termini.</p><p></p><p>le spiegazioni della guida sul recupero del patrimonio edilizio invece cita:</p><p></p><p><em>"CONDOMINI MINIMI Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni. Con la circolare n.<strong> 3/E del 2 marzo 2016</strong>, l’Agenzia delle entrate ha precisato che: il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta) in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. ndr vedi circ <u><strong>7E del 04/2018</strong></u> pag 221" </em></p><p></p><p><strong>Ribadisco la mia domanda: essendo noi un condominio minimo, può pagare un condomine per tutti gli altri, e successivamente questi ultimi indicheranno nella propria dichiarazione il codice fiscale del condomine che ha effettuato il pagamento ?</strong></p><p></p><p>Saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Giuseppe1975, post: 376803, member: 40459"] La guida è la prima cosa che ho letto dopo essermi letto direttamente la circolare n.2/2020, per questo sono venuto sul forum a chiedere un aiuto interpretativo. La guita sul bonus facciate cita: "[I]Interventi su parti comuni di edifici condominiali Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio. [U]Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in[/U][/I] [U][I]dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti[/I][/U] [I][U]comuni.[/U] Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono."[/I] Ma di fatto è una indicazione generica che dice si che può adempiere un condomine, ma non dice in che termini. le spiegazioni della guida sul recupero del patrimonio edilizio invece cita: [I]"CONDOMINI MINIMI Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni. Con la circolare n.[B] 3/E del 2 marzo 2016[/B], l’Agenzia delle entrate ha precisato che: il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta) in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. ndr vedi circ [U][B]7E del 04/2018[/B][/U] pag 221" [/I] [B]Ribadisco la mia domanda: essendo noi un condominio minimo, può pagare un condomine per tutti gli altri, e successivamente questi ultimi indicheranno nella propria dichiarazione il codice fiscale del condomine che ha effettuato il pagamento ?[/B] Saluti [/QUOTE]
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