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<blockquote data-quote="Biz Consulting" data-source="post: 396233" data-attributes="member: 53045"><p>Motivo?...</p><p>Secondo me può detrarre senza problemi, perché la norma non pone limiti all'inquadramento e alla portata dei lavori.</p><p>Basta che siano opere volte al recupero delle parti ammalorate delle facciate.</p><p></p><p>Per rispondere al secondo dubbio di [USER=35382]@basty[/USER] in merito al vincolo del 10% sugli interventi riguardanti gli intonaci, esso va calcolato sempre in rapporto alla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.</p><p>Per cui non è importante che sia agisca su tutte le facciate, solo su alcune o su loro quote parte. </p><p>Bisogna misurare la superficie sulla quale si interviene e calcolare se supera tale limite.</p><p></p><p>Questo valore non è stato tirato a caso, ma è imposto tra gli obblighi delle norme sull'efficientamento energetico degli edifici (Legge 192/05 e s.m.i., <em>Allegato 1 - 1.4.3 Deroghe 1</em>):</p><p><em>"Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o <strong>rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio </strong>- omissis -"</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Biz Consulting, post: 396233, member: 53045"] Motivo?... Secondo me può detrarre senza problemi, perché la norma non pone limiti all'inquadramento e alla portata dei lavori. Basta che siano opere volte al recupero delle parti ammalorate delle facciate. Per rispondere al secondo dubbio di [USER=35382]@basty[/USER] in merito al vincolo del 10% sugli interventi riguardanti gli intonaci, esso va calcolato sempre in rapporto alla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Per cui non è importante che sia agisca su tutte le facciate, solo su alcune o su loro quote parte. Bisogna misurare la superficie sulla quale si interviene e calcolare se supera tale limite. Questo valore non è stato tirato a caso, ma è imposto tra gli obblighi delle norme sull'efficientamento energetico degli edifici (Legge 192/05 e s.m.i., [I]Allegato 1 - 1.4.3 Deroghe 1[/I]): [I]"Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o [B]rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio [/B]- omissis -"[/I] [/QUOTE]
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