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Locazione, Affitto e Sfratto
Cambio tipologia di contratto da 4+4 a 3+2
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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 304292"><p>Un contratto 4+4 non può assumere le sembianze di un 3+2. Per switchare, devi risolvere consensualmente l’uno (4+4) ed aprire l’altro (3+2): il sistema ti consente anche il contrario, ossia prima aprire il nuovo 3+2 e dopo chiudere il vecchio 4+4, ma ti ritroveresti – se l’operazione non è contestuale - due contratti sovrapposti per lo stesso periodo (con imposta di registro peraltro a costo zero se il raggio d’azione della cedolare li assorbe entrambi).</p><p></p><p>Il passaggio può essere vantaggioso in termini fiscali, ma può non esserlo in termini civilistici: se le clausole che inserisci sono difformi dallo schema legale predisposto in sede locale, alterando l'assetto degli interessi da questo complessivamente definito, la conseguenza è che il contratto 3+2 – pur avendo adottato la denominazione di contratto agevolato e richiamato la norma della 431, art.2, co.3 - deve essere disciplinato come contratto ordinario, con ricadute anche in termini di bonus fiscali assicurati dal contratto agevolato: decisivo è sempre il contenuto del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 304292"] Un contratto 4+4 non può assumere le sembianze di un 3+2. Per switchare, devi risolvere consensualmente l’uno (4+4) ed aprire l’altro (3+2): il sistema ti consente anche il contrario, ossia prima aprire il nuovo 3+2 e dopo chiudere il vecchio 4+4, ma ti ritroveresti – se l’operazione non è contestuale - due contratti sovrapposti per lo stesso periodo (con imposta di registro peraltro a costo zero se il raggio d’azione della cedolare li assorbe entrambi). Il passaggio può essere vantaggioso in termini fiscali, ma può non esserlo in termini civilistici: se le clausole che inserisci sono difformi dallo schema legale predisposto in sede locale, alterando l'assetto degli interessi da questo complessivamente definito, la conseguenza è che il contratto 3+2 – pur avendo adottato la denominazione di contratto agevolato e richiamato la norma della 431, art.2, co.3 - deve essere disciplinato come contratto ordinario, con ricadute anche in termini di bonus fiscali assicurati dal contratto agevolato: decisivo è sempre il contenuto del contratto. [/QUOTE]
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