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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 44787" data-attributes="member: 16904"><p>Direi che è un mondo sbagliato.</p><p>Da quello che hai esposto si capisce inoltre perché tanto accanimento verso i piccoli contribuenti. Sono delle mucche da mungere e basta. Il solito schifo: ci si fa forti coi deboli e deboli coi forti.</p><p> </p><p>Dal sito dell'Agenzia delle Entrate, al link che tu citi:</p><p>"Sospensione dell’atto impugnato</p><p>...il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un’apposita istanza, qualora ritenga che dall’atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile...</p><p>...Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado...."</p><p>Questo dovrebbe consentirti di non pagare in anticipo le somme richieste in accertamento in attesa dell'esito del ricorso.</p><p></p><p>Infine, poiché il ricorso è assimilato al processo civile, ritengo tu possa chiedere anche il rimborso delle spese sostenute per il ricorso in caso di esito favorevole.</p><p></p><p>E l'OMI non è il vangelo, ma solo una rilevazione, peraltro <strong>parziale</strong>, delle transazioni immobiliari</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 44787, member: 16904"] Direi che è un mondo sbagliato. Da quello che hai esposto si capisce inoltre perché tanto accanimento verso i piccoli contribuenti. Sono delle mucche da mungere e basta. Il solito schifo: ci si fa forti coi deboli e deboli coi forti. Dal sito dell'Agenzia delle Entrate, al link che tu citi: "Sospensione dell’atto impugnato ...il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un’apposita istanza, qualora ritenga che dall’atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile... ...Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado...." Questo dovrebbe consentirti di non pagare in anticipo le somme richieste in accertamento in attesa dell'esito del ricorso. Infine, poiché il ricorso è assimilato al processo civile, ritengo tu possa chiedere anche il rimborso delle spese sostenute per il ricorso in caso di esito favorevole. E l'OMI non è il vangelo, ma solo una rilevazione, peraltro [B]parziale[/B], delle transazioni immobiliari [/QUOTE]
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