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Canoni di locazione : detrazioni IRPEF per locatori ed inquilini
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 189129" data-attributes="member: 15253"><p>Al locatore non spetta una "detrazione" dell'imposta di registro dall'IRPEF dovuta.</p><p>Spettano invece, ex art. 8, comma 1 della legge n. 431/1998:</p><p>- la riduzione del 30% dell'importo del corrispettivo annuo sul quale si calcola l'imposta proporzionale di registro per la registrazione annuale del contratto.</p><p>- una ulteriore riduzione del 30% dell'imponibile IRPEF, in aggiunta alla riduzione forfettaria del 5% (a partire dal 1° gennaio 2013) (*) e valida per tutti i contratti di locazione.</p><p></p><p>(*) Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25%. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ex art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004, la riduzione è elevata al 35%.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 189129, member: 15253"] Al locatore non spetta una "detrazione" dell'imposta di registro dall'IRPEF dovuta. Spettano invece, ex art. 8, comma 1 della legge n. 431/1998: - la riduzione del 30% dell'importo del corrispettivo annuo sul quale si calcola l'imposta proporzionale di registro per la registrazione annuale del contratto. - una ulteriore riduzione del 30% dell'imponibile IRPEF, in aggiunta alla riduzione forfettaria del 5% (a partire dal 1° gennaio 2013) (*) e valida per tutti i contratti di locazione. (*) Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25%. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ex art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004, la riduzione è elevata al 35%. [/QUOTE]
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