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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 209420" data-attributes="member: 4594"><p>Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non è d'ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene. Solo nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato è riconosciuta al conduttore la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (Corte di cassazione n. 975 del 2007, n. 23695 del 2004 , n. 828516 del 1996). La mancanza dei requisiti di abitabilità previsti dalla legge non determina quindi la nullità del contratto di locazione di un immobile per uso abitativo, se non ne impedisca concretamente in modo assoluto il godimento, sia pure con difficoltà e disagi per il conduttore; e l'obbligazione, che incombe sul locatore, di intervenire e provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per mantenere l'immobile nelle condizioni di servire all'uso convenuto, pur essendo distinta dalla garanzia per i vizi della cosa locata, non sussiste per i vizi dei quali il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza accettando la cosa nelle condizioni in cui essa si trovava, salvo che il locatore non abbia assunto uno specifico impegno in tal senso (Cassazione 13270 del 2000).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 209420, member: 4594"] Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non è d'ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene. Solo nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato è riconosciuta al conduttore la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (Corte di cassazione n. 975 del 2007, n. 23695 del 2004 , n. 828516 del 1996). La mancanza dei requisiti di abitabilità previsti dalla legge non determina quindi la nullità del contratto di locazione di un immobile per uso abitativo, se non ne impedisca concretamente in modo assoluto il godimento, sia pure con difficoltà e disagi per il conduttore; e l'obbligazione, che incombe sul locatore, di intervenire e provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per mantenere l'immobile nelle condizioni di servire all'uso convenuto, pur essendo distinta dalla garanzia per i vizi della cosa locata, non sussiste per i vizi dei quali il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza accettando la cosa nelle condizioni in cui essa si trovava, salvo che il locatore non abbia assunto uno specifico impegno in tal senso (Cassazione 13270 del 2000). [/QUOTE]
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