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Casa delle vacanze "affittata" a nome della figlia, si può?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 262814" data-attributes="member: 15253"><p>Sì, basta che tu abbia la disponibilità di fatto dell'immobile, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico. Tale lecito titolo potrebbe ben essere un contratto di comodato tra i tuoi genitori e te, con tua facoltà di locare a terzi. Se però tale contratto di comodato è stipulato in forma scritta, ne è obbligatoria la registrazione.</p><p>Nel rapporto tra il locatore e il conduttore, il contratto stipulato dal detentore di fatto (tu) è valido e vincolante, salva l'ipotesi estrema in cui la (tua) detenzione sia stata acquistata illecitamente.</p><p>Naturalmente, se tu (locatrice di cosa altrui) non sarai in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, sarai inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di locazione, e in particolare a quelle dettate dall'art. 1575 c.c.</p><p>Il reddito fondiario sarà in ogni caso in capo ai titolari del diritto reale sull'immobile, e cioè ai tuoi genitori. Ciò conformemente all'art. 26, comma 1 del TUIR, secondo il quale <em>"I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, [...], per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. [...]".</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 262814, member: 15253"] Sì, basta che tu abbia la disponibilità di fatto dell'immobile, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico. Tale lecito titolo potrebbe ben essere un contratto di comodato tra i tuoi genitori e te, con tua facoltà di locare a terzi. Se però tale contratto di comodato è stipulato in forma scritta, ne è obbligatoria la registrazione. Nel rapporto tra il locatore e il conduttore, il contratto stipulato dal detentore di fatto (tu) è valido e vincolante, salva l'ipotesi estrema in cui la (tua) detenzione sia stata acquistata illecitamente. Naturalmente, se tu (locatrice di cosa altrui) non sarai in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, sarai inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di locazione, e in particolare a quelle dettate dall'art. 1575 c.c. Il reddito fondiario sarà in ogni caso in capo ai titolari del diritto reale sull'immobile, e cioè ai tuoi genitori. Ciò conformemente all'art. 26, comma 1 del TUIR, secondo il quale [I]"I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, [...], per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. [...]".[/I] [/QUOTE]
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