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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 162990"><p>La locazione di immobili con finalità turistica, attuata per brevi periodi, per il proprietario genera un reddito che può essere inquadrato a seconda delle modalità con cui effettivamente viene svolta:</p><p>- tra i <strong>redditi fondiari</strong> (redditi di locazione) ai sensi dell’ art. 37 comma 4-bis del TUIR;</p><p>- tra i <strong>redditi d’impresa</strong>, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;</p><p>- tra i <strong>redditi diversi</strong> (redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciale) ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i del TUIR.</p><p>Nella generalità dei casi se il proprietario si limita a concedere l’immobile in <strong>locazione per brevi periodi, senza effettuare prestazioni accessorie</strong> (es. pulizia periodica, cambio biancheria, ecc.), in assenza di un’organizzazione imprenditoriale, il reddito che ne deriva è riconducibile alla categoria dei <strong>redditi fondiari</strong> e si determina in base all’art.37 comma 4-bis del Tuir. In questo caso, i redditi provenienti dall’affitto a uso turistico sia in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni e sia quelli di durata superiore a 30 giorni vanno indicati sempre nel quadro “<strong>B – redditi dei fabbricati</strong>”.</p><p>I contratti di locazione ad uso turistico hanno una disciplina diversa da quelli rientranti nella <strong>L. 431/98</strong>, per cui occorre applicare le norme del <strong>codice civile</strong> (artt. 1571 e seguenti).</p><p>Per quanto riguarda la<strong> durata</strong>, nel caso di contratti ad uso turistico per un <strong>massimo di 30 giorni,</strong> la norma<strong> non prevede l’obbligo </strong>della <strong>registrazione </strong>del contratto. Se la finalità è di tipo turistica, nulla vieta di stipulare un contratto anche di durata superiore a 30 giorni ma con obbligo di registrazione e pagamento della relativa <strong>imposta di registro</strong>. Il limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con il <strong>medesimo locatario</strong>.</p><p>Con riferimento alle tipologie di contratto per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione e quindi anche in relazione alla casistica di cui si tratta, la <strong>circolare 20/E </strong>del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il locatore può applicare la <strong>cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi</strong> relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 162990"] La[B] [/B]locazione[B] [/B]di immobili con[B] [/B]finalità turistica, attuata per brevi periodi, per il proprietario genera un reddito che può essere inquadrato a seconda delle modalità con cui effettivamente viene svolta: - tra i [B]redditi fondiari[/B] (redditi di locazione) ai sensi dell’ art. 37 comma 4-bis del TUIR; - tra i [B]redditi d’impresa[/B], ai sensi dell’art. 55 del TUIR; - tra i [B]redditi diversi[/B] (redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciale) ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i del TUIR. Nella generalità dei casi se il proprietario si limita a concedere l’immobile in [B]locazione per brevi periodi, senza effettuare prestazioni accessorie[/B] (es. pulizia periodica, cambio biancheria, ecc.), in assenza di un’organizzazione imprenditoriale, il reddito che ne deriva è riconducibile alla categoria dei [B]redditi fondiari[/B] e si determina in base all’art.37 comma 4-bis del Tuir. In questo caso, i redditi provenienti dall’affitto a uso turistico sia in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni e sia quelli di durata superiore a 30 giorni vanno indicati sempre nel quadro “[B]B – redditi dei fabbricati[/B]”. I contratti di locazione ad uso turistico hanno una disciplina diversa da quelli rientranti nella [B]L. 431/98[/B], per cui occorre applicare le norme del [B]codice civile[/B] (artt. 1571 e seguenti). Per quanto riguarda la[B] durata[/B], nel caso di contratti ad uso turistico per un [B]massimo di 30 giorni,[/B] la norma[B] non prevede l’obbligo [/B]della [B]registrazione [/B]del contratto. Se la finalità è di tipo turistica, nulla vieta di stipulare un contratto anche di durata superiore a 30 giorni ma con obbligo di registrazione e pagamento della relativa [B]imposta di registro[/B]. Il limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con il [B]medesimo locatario[/B]. Con riferimento alle tipologie di contratto per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione e quindi anche in relazione alla casistica di cui si tratta, la [B]circolare 20/E [/B]del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il locatore può applicare la [B]cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi[/B] relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto. [/QUOTE]
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