Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Cassazione 25503/2016 Contratto nullo se non registrato
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 277167" data-attributes="member: 15764"><p>anche io. Ma</p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Dispositivo dell'art. 2033 Codice Civile</strong></span></p><p>Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo VII - Del pagamento dell'indebito (artt. 2033-2040)</p><p>Chi ha eseguito un pagamento non dovuto (1) [1189] ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [1185 2, 1463, 1952 3]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [1148, 2036; 39 l.f.].</p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Note</strong></span></p><p><span style="color: #000000">La norma contempla l'ipotesi in cui il debito non sussiste, cioè è privo di qualsiasi causa di giustificazione. Quindi, non solo il caso in cui non è mai sorto ma anche quello in cui è già stato estinto con adempimento 1176</span> ss. c.c. o altro mezzo (novazione 1230 c.c., remissione 1236 c.c., compensazione 1241 c.c., confusione 1253 c.c.). Rientra, inoltre, anche l'ipotesi in cui venga retroattivamente meno il negozio fondamentale, come accade, ad esempio, in caso di annullamento (1441 c.c.) o risoluzione (1453 ss. c.c.). Infine, si comprende anche l'indebito soggettivo <em>ex latere creditoris</em> che sussiste quando chi paga ha un debito ma non nei confronti del destinatario del pagamento bensì verso un terzo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 277167, member: 15764"] anche io. Ma [SIZE=5][B]Dispositivo dell'art. 2033 Codice Civile[/B][/SIZE] Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo VII - Del pagamento dell'indebito (artt. 2033-2040) Chi ha eseguito un pagamento non dovuto (1) [1189] ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [1185 2, 1463, 1952 3]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [1148, 2036; 39 l.f.]. [SIZE=4][B]Note[/B][/SIZE] [COLOR=#000000]La norma contempla l'ipotesi in cui il debito non sussiste, cioè è privo di qualsiasi causa di giustificazione. Quindi, non solo il caso in cui non è mai sorto ma anche quello in cui è già stato estinto con adempimento 1176[/COLOR] ss. c.c. o altro mezzo (novazione 1230 c.c., remissione 1236 c.c., compensazione 1241 c.c., confusione 1253 c.c.). Rientra, inoltre, anche l'ipotesi in cui venga retroattivamente meno il negozio fondamentale, come accade, ad esempio, in caso di annullamento (1441 c.c.) o risoluzione (1453 ss. c.c.). Infine, si comprende anche l'indebito soggettivo [I]ex latere creditoris[/I] che sussiste quando chi paga ha un debito ma non nei confronti del destinatario del pagamento bensì verso un terzo. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Cassazione 25503/2016 Contratto nullo se non registrato
Alto