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CEDOLARE SECCA al 10% confermata dalla conversione in legge del 20 maggio 2014
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 190679" data-attributes="member: 4594"><p><strong>Premessa : la rivista dell' Agenzia delle Entrate è chiara -Cedolare secca al 10%</strong>(articolo 9, commi 2-<em>bis</em>e 2-<em>ter</em>) 2o maggio 2014 è chiara e vale la pena di ribadire :</p><p>Il testo originario del Dl n. 47 già aveva ridotto dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare in caso di opzione per il regime della cedolare secca relativamente ai contratti di locazione abitativa a canone concordato, stipulati nei maggiori comuni italiani (<span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli confinanti, in tutti gli altri capoluoghi di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con la delibera n. 87/2003 del Cipe (tra l'altro, è previsto che l'elenco venga aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47).</strong></span></p><p>Tale possibilità (applicazione dell'aliquota ridotta al 10%), durante il percorso del provvedimento in Parlamento, è <strong>stata estesa ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali, <u>negli ultimi cinque anni, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi</u>.</strong></p><p> </p><p>ciò premesso <strong>se il Comune non ha ancora assunto le delibere e <s>redatto </s>PROMOSSO gli accordi sulla base dei quali calcolare i canoni, a mio parere si</strong> fa riferimento al primo piu' vicino comune (ad alta tensione abitativa) che invece li ha disponibili</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 190679, member: 4594"] [B]Premessa : la rivista dell' Agenzia delle Entrate è chiara -Cedolare secca al 10%[/B](articolo 9, commi 2-[I]bis[/I]e 2-[I]ter[/I]) 2o maggio 2014 è chiara e vale la pena di ribadire : Il testo originario del Dl n. 47 già aveva ridotto dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare in caso di opzione per il regime della cedolare secca relativamente ai contratti di locazione abitativa a canone concordato, stipulati nei maggiori comuni italiani ([COLOR=rgb(255, 0, 0)][B]Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli confinanti, in tutti gli altri capoluoghi di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con la delibera n. 87/2003 del Cipe (tra l'altro, è previsto che l'elenco venga aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47).[/B][/COLOR] Tale possibilità (applicazione dell'aliquota ridotta al 10%), durante il percorso del provvedimento in Parlamento, è [B]stata estesa ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali, [U]negli ultimi cinque anni, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi[/U].[/B] ciò premesso [B]se il Comune non ha ancora assunto le delibere e [S]redatto [/S]PROMOSSO gli accordi sulla base dei quali calcolare i canoni, a mio parere si[/B] fa riferimento al primo piu' vicino comune (ad alta tensione abitativa) che invece li ha disponibili [/QUOTE]
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