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Cedolare secca..chi la può stipulare?
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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 384253"><p>E' importante mettere in chiaro quanto segue.</p><p></p><p>FONTE: <a href="http://www.modicamieteculture.it/2018/08/25/cedolare-secca-e-spese-di-ristrutturazione-per-la-detrazione-e-necessaria-capienza-IRPEF/" target="_blank">Cedolare secca e spese di ristrutturazione, per la detrazione è necessaria capienza IRPEF</a></p><p></p><p>Nel caso in cui il <strong>contribuente</strong> possegga degli <strong>immobili che ha dato in locazione</strong>, e per i quali ha scelto di optare per il regime della cedolare secca (ovvero, per un regime agevolato di tassazione separata dal reddito da affitto, con aliquota del 10% o 21%, a seconda che si tratti di locazione a canone concordato o libero), il contribuente stesso <span style="color: rgb(226, 80, 65)">non perde il diritto alla detrazione del 50% delle spese per la ristrutturazione.</span></p><p>Tuttavia, un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come per poter far valere la <strong>detrazione</strong>, <span style="color: rgb(226, 80, 65)">è comunque necessario che il <strong>contribuente</strong> disponga di altri redditi sottoposti a IRPEF, diversi da quelli che risultano essere derivanti dalla <strong>locazione degli immobili</strong> per cui ha scelto di optare per il regime fiscale della tassazione separata con cedolare secca.</span></p><p>In termini meno sintetici, ipotizzando che nell’anno d’imposta il <strong>contribuente</strong> debba versare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) su altri redditi (si ipotizzi, i redditi da lavoro dipendente, i redditi di capitale o ancora altri redditi fondiari), il contribuente stesso potrà esercitare il diritto a fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.</p><p>Di contro, <u>nel caso in cui lo stesso contribuente non abbia altri redditi che siano imponibili ai fini IRPEF, ma disponga solamente di quelli per i quali ha scelto di optare per la cedolare secca, non potrà fruire dell’agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie</u>. In questo caso, infatti, risulta evidente come manchi un requisito fondamentale, quale quello della “capienza” fiscale per accogliere la detrazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 384253"] E' importante mettere in chiaro quanto segue. FONTE: [URL='http://www.modicamieteculture.it/2018/08/25/cedolare-secca-e-spese-di-ristrutturazione-per-la-detrazione-e-necessaria-capienza-IRPEF/']Cedolare secca e spese di ristrutturazione, per la detrazione è necessaria capienza IRPEF[/URL] Nel caso in cui il [B]contribuente[/B] possegga degli [B]immobili che ha dato in locazione[/B], e per i quali ha scelto di optare per il regime della cedolare secca (ovvero, per un regime agevolato di tassazione separata dal reddito da affitto, con aliquota del 10% o 21%, a seconda che si tratti di locazione a canone concordato o libero), il contribuente stesso [COLOR=rgb(226, 80, 65)]non perde il diritto alla detrazione del 50% delle spese per la ristrutturazione.[/COLOR] Tuttavia, un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come per poter far valere la [B]detrazione[/B], [COLOR=rgb(226, 80, 65)]è comunque necessario che il [B]contribuente[/B] disponga di altri redditi sottoposti a IRPEF, diversi da quelli che risultano essere derivanti dalla [B]locazione degli immobili[/B] per cui ha scelto di optare per il regime fiscale della tassazione separata con cedolare secca.[/COLOR] In termini meno sintetici, ipotizzando che nell’anno d’imposta il [B]contribuente[/B] debba versare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) su altri redditi (si ipotizzi, i redditi da lavoro dipendente, i redditi di capitale o ancora altri redditi fondiari), il contribuente stesso potrà esercitare il diritto a fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi. Di contro, [U]nel caso in cui lo stesso contribuente non abbia altri redditi che siano imponibili ai fini IRPEF, ma disponga solamente di quelli per i quali ha scelto di optare per la cedolare secca, non potrà fruire dell’agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie[/U]. In questo caso, infatti, risulta evidente come manchi un requisito fondamentale, quale quello della “capienza” fiscale per accogliere la detrazione. [/QUOTE]
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