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Cedolare secca, cosa fare per cambiarla con un normale contratto
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 475423" data-attributes="member: 42040"><p>Significa che pensi di motivare la disdetta scrivendo che la casa serve a tua figlia?</p><p>In tal caso tua figlia dovrà effettivamente andarci ad abitare.</p><p></p><p>Leggi attentamente l'Art 3 della legge 431/1998:</p><p></p><p><em>5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato... la disponibilità dell'<u>alloggio</u> e <u>non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta</u> ai sensi del presente articolo, <u>il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni</u> di cui al contratto disdettato<u> o, in alternativa, al risarcimento</u> di cui al comma 3.</em></p><p>Il risarcimento (oneroso per il locatore) a favore dell'inquilino è questo:</p><p></p><p><em>3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere <u>un risarcimento al conduttore</u> da determinare in misura <u>non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione...</u></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 475423, member: 42040"] Significa che pensi di motivare la disdetta scrivendo che la casa serve a tua figlia? In tal caso tua figlia dovrà effettivamente andarci ad abitare. Leggi attentamente l'Art 3 della legge 431/1998: [I]5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato... la disponibilità dell'[U]alloggio[/U] e [U]non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta[/U] ai sensi del presente articolo, [U]il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni[/U] di cui al contratto disdettato[U] o, in alternativa, al risarcimento[/U] di cui al comma 3.[/I] Il risarcimento (oneroso per il locatore) a favore dell'inquilino è questo: [I]3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere [U]un risarcimento al conduttore[/U] da determinare in misura [U]non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione...[/U][/I] [/QUOTE]
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