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Fisco, Detrazioni e Tasse
Cedolare secca locazioni brevi
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<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 305584" data-attributes="member: 22366"><p>La norma non si limita a confermare l’applicabilità della cedolare secca anche sulle locazioni turistiche brevi (la stessa Agenzia, nella circolare 26 del 2011, aveva già puntualizzato che l’opzione per la cedolare poteva essere esercitata anche per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell’anno), ma la potenzia facendola sconfinare su fattispecie che non appartengono ai redditi fondiari.</p><p></p><p>Dal 1° giugno 2017 le Entrate riconoscono al locatore persona fisica, sia esso il proprietario o il sublocatore o il comodatario, di un immobile ad uso abitativo la facoltà (prima preclusa al sublocatore e al comodatario) di optare per la cedolare secca al 21% per le locazioni/sublocazioni parziali o totali brevi, ossia di durata inferiore a 30 giorni in relazione ad ogni singolo contratto, comprese quelle che includono la fornitura di biancheria e pulizia dei locali (restano fuori altre prestazioni accessorie tipo la prima colazione).</p><p></p><p>Questo però vuol dire che, in caso di sublocazione breve, qualora si scelga la strada cedolare secca, non è poi più possibile dedurre le spese specificatamente inerenti e, in caso di locazioni brevi concluse dal comodatario, quest’ultimo subisce la ritenuta (ecco la novità) e incassa i canoni, ma a dichiarare i redditi da locazioni conseguite dal comodatario parrebbe sempre essere il comodante (su questo punto occorre attendere chiarimenti da parte delle Entrate).</p><p></p><p>Al di fuori di quest’ambito (persone fisiche/ durata 30 giorni/categoria catastale A, tranne A/10) tutto rimane come prima. Sublocazioni lunghe: no cedolare secca, ma redditi diversi. Comodati lunghi: no cedolare secca, ma redditi fondiari. Chi non si è appoggiato o si appoggerà a intermediari tangibili o portali che incassano i canoni per il locatore pagherà tutto in unica soluzione il prossimo anno.</p><p></p><p>La nuova norma interviene anche in materia di imposta di soggiorno consentendo ai Comuni di istituirla o rimodularla ove già esistente. E’ previsto che tutti i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi, anche i privati che concludono direttamente i contratti di specie, senza l’intervento di intermediari di sorta, acquisiscono la qualifica di responsabili d’imposta. L’assunzione di detta funzione determina che i locatori e/o gli intermediari (è allo studio un intervento del Governo per cancellare l’obbligo per i soli intermediari di riscuotere l’imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune) diventano debitori nei confronti del Comune, anche nell’ipotesi in cui il turista alloggiato si sia reso inadempiente all’obbligo di pagamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 305584, member: 22366"] La norma non si limita a confermare l’applicabilità della cedolare secca anche sulle locazioni turistiche brevi (la stessa Agenzia, nella circolare 26 del 2011, aveva già puntualizzato che l’opzione per la cedolare poteva essere esercitata anche per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell’anno), ma la potenzia facendola sconfinare su fattispecie che non appartengono ai redditi fondiari. Dal 1° giugno 2017 le Entrate riconoscono al locatore persona fisica, sia esso il proprietario o il sublocatore o il comodatario, di un immobile ad uso abitativo la facoltà (prima preclusa al sublocatore e al comodatario) di optare per la cedolare secca al 21% per le locazioni/sublocazioni parziali o totali brevi, ossia di durata inferiore a 30 giorni in relazione ad ogni singolo contratto, comprese quelle che includono la fornitura di biancheria e pulizia dei locali (restano fuori altre prestazioni accessorie tipo la prima colazione). Questo però vuol dire che, in caso di sublocazione breve, qualora si scelga la strada cedolare secca, non è poi più possibile dedurre le spese specificatamente inerenti e, in caso di locazioni brevi concluse dal comodatario, quest’ultimo subisce la ritenuta (ecco la novità) e incassa i canoni, ma a dichiarare i redditi da locazioni conseguite dal comodatario parrebbe sempre essere il comodante (su questo punto occorre attendere chiarimenti da parte delle Entrate). Al di fuori di quest’ambito (persone fisiche/ durata 30 giorni/categoria catastale A, tranne A/10) tutto rimane come prima. Sublocazioni lunghe: no cedolare secca, ma redditi diversi. Comodati lunghi: no cedolare secca, ma redditi fondiari. Chi non si è appoggiato o si appoggerà a intermediari tangibili o portali che incassano i canoni per il locatore pagherà tutto in unica soluzione il prossimo anno. La nuova norma interviene anche in materia di imposta di soggiorno consentendo ai Comuni di istituirla o rimodularla ove già esistente. E’ previsto che tutti i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi, anche i privati che concludono direttamente i contratti di specie, senza l’intervento di intermediari di sorta, acquisiscono la qualifica di responsabili d’imposta. L’assunzione di detta funzione determina che i locatori e/o gli intermediari (è allo studio un intervento del Governo per cancellare l’obbligo per i soli intermediari di riscuotere l’imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune) diventano debitori nei confronti del Comune, anche nell’ipotesi in cui il turista alloggiato si sia reso inadempiente all’obbligo di pagamento. [/QUOTE]
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