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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 391811" data-attributes="member: 42040"><p>L'art. 3, c. 6 legge 431/1998 stabilisce che <em>il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.</em></p><p></p><p>Se ritieni che i motivi addotti dal tuo conduttore non siano "gravi", puoi non accettare la sua disdetta e portare la questione davanti al giudice. A cui spetta la valutazione della "gravità".</p><p>In genere si tratta di motivazioni che non dipendono dalla volontà del conduttore, ma non esiste un elenco dettagliato di questi "gravi motivi".</p><p></p><p>Un clausola che preveda un'indennità a favore del locatore come da te ipotizzato secondo me sarebbe nulla, perché non prevista dalla legge e vessatoria nei confronti del conduttore.</p><p></p><p>Io ormai mi sono rassegnata alle disdette anticipate degli inquilini. Nei contratti di locazione, oltre a ridurre il preavviso del conduttore a 3 mesi visto che i 6 mesi di legge ormai non li rispetta quasi nessuno, scrivo che la disdetta non necessita di alcuna motivazione.</p><p>Questo perché quando un inquilino ha deciso di andare via preferisco rientrare in possesso del mio immobile senza dover affrontare cause lunghe e costose per "trattenerlo" contro la sua volontà, col rischio che diventi pure moroso.</p><p>Però capisco che il locatore sia danneggiato dalla disdetta anticipata del conduttore se non ne trova velocemente un altro e il suo immobile rimane sfitto per un po' di tempo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 391811, member: 42040"] L'art. 3, c. 6 legge 431/1998 stabilisce che [I]il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.[/I] Se ritieni che i motivi addotti dal tuo conduttore non siano "gravi", puoi non accettare la sua disdetta e portare la questione davanti al giudice. A cui spetta la valutazione della "gravità". In genere si tratta di motivazioni che non dipendono dalla volontà del conduttore, ma non esiste un elenco dettagliato di questi "gravi motivi". Un clausola che preveda un'indennità a favore del locatore come da te ipotizzato secondo me sarebbe nulla, perché non prevista dalla legge e vessatoria nei confronti del conduttore. Io ormai mi sono rassegnata alle disdette anticipate degli inquilini. Nei contratti di locazione, oltre a ridurre il preavviso del conduttore a 3 mesi visto che i 6 mesi di legge ormai non li rispetta quasi nessuno, scrivo che la disdetta non necessita di alcuna motivazione. Questo perché quando un inquilino ha deciso di andare via preferisco rientrare in possesso del mio immobile senza dover affrontare cause lunghe e costose per "trattenerlo" contro la sua volontà, col rischio che diventi pure moroso. Però capisco che il locatore sia danneggiato dalla disdetta anticipata del conduttore se non ne trova velocemente un altro e il suo immobile rimane sfitto per un po' di tempo. [/QUOTE]
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