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Locazione, Affitto e Sfratto
Certificazione energetica. Locazioni non superiori ai 30 giorni.
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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 60440" data-attributes="member: 16904"><p>Secondo la normativa nazionale, l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita degli immobili e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, è stato abrogato dalla Legge 133/2008 (leggi tutto). Per questa disposizione, l’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea.</p><p></p><p>L’obbligo esiste invece nelle Regioni che, in attesa delle Linee Guida nazionali, avevano legiferato su questa materia, e cioè: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Province di Trento e Bolzano.</p><p></p><p>Il legislatore Lombardo, ad esempio, ha stabilito che: «l’obbligo di certificazione energetica viene meno nel caso in cui l’edificio una singola unità immobiliare siano privi dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla privatizzazione invernale o al risanamento dell’edificio».</p><p></p><p>A quanto ne so, sempre in Lombardia, l'affitto di immobili ad uso turistico viene assimilato ad una locazione classica a condizione che la durata sia superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno indipendentemente dall’ammontare del contratto di affitto. Tuttavia occorre notare che anche un contratto di durata inferiore a 30 giorni potrebbe essere oggetto di registrazione volontaria.</p><p></p><p>Giova sottolineare un aspetto molto importante ovvero quello relativo alle sanzioni per il locatore che non ottempera all’obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica al locatario; la normativa prevede una sanzione amministrativa estremamente importante: da € 2.500 a € 10.000 di multa. In Emilia Romagna, c'è l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica anche ai contratti di locazione, ma sono però previste sanzioni per la mancata produzione dell’Attestato. Insomma, alla faccia dell'Unità d'Italia, ognuno fa un po' come gli pare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 60440, member: 16904"] Secondo la normativa nazionale, l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita degli immobili e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, è stato abrogato dalla Legge 133/2008 (leggi tutto). Per questa disposizione, l’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea. L’obbligo esiste invece nelle Regioni che, in attesa delle Linee Guida nazionali, avevano legiferato su questa materia, e cioè: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Province di Trento e Bolzano. Il legislatore Lombardo, ad esempio, ha stabilito che: «l’obbligo di certificazione energetica viene meno nel caso in cui l’edificio una singola unità immobiliare siano privi dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla privatizzazione invernale o al risanamento dell’edificio». A quanto ne so, sempre in Lombardia, l'affitto di immobili ad uso turistico viene assimilato ad una locazione classica a condizione che la durata sia superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno indipendentemente dall’ammontare del contratto di affitto. Tuttavia occorre notare che anche un contratto di durata inferiore a 30 giorni potrebbe essere oggetto di registrazione volontaria. Giova sottolineare un aspetto molto importante ovvero quello relativo alle sanzioni per il locatore che non ottempera all’obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica al locatario; la normativa prevede una sanzione amministrativa estremamente importante: da € 2.500 a € 10.000 di multa. In Emilia Romagna, c'è l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica anche ai contratti di locazione, ma sono però previste sanzioni per la mancata produzione dell’Attestato. Insomma, alla faccia dell'Unità d'Italia, ognuno fa un po' come gli pare. [/QUOTE]
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