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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 135098" data-attributes="member: 17237"><p>Il <strong>Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 </strong>ha apportato delle modifiche alla disciplina della certificazione energetica che sono state imposte a livello nazionale.</p><p>In particolare:</p><p><strong><em>Art. 2 - Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009.</em></strong><em></em></p><p><em>1. Il paragrafo 2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e' sostituito dal seguente:</em></p><p><em>«2. (Campo di applicazione). Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.</em></p><p><em>A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo.</em></p><p><em>Sono altresi' esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprieta':</em></p><p><em>a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta';</em></p><p><em>b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioe' privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioe' privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'. </em></p><p><em>Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.</em></p><p><em>Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1.</em></p><p><em>Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio e' valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato."</em></p><p></p><p>Pertanto credo che per un capannone ove viene svolta attività lavorativa le certificazione energetica sia necessaria.</p><p>Tra l'altro il Decreto in questione ha abolito la possibilità dell'autocertificazione energetica in classe G.</p><p>Riporto il testo completo per chi fosse interessato.</p><p></p><p>[ATTACH]1378[/ATTACH]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 135098, member: 17237"] Il [B]Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 [/B]ha apportato delle modifiche alla disciplina della certificazione energetica che sono state imposte a livello nazionale. In particolare: [B][I]Art. 2 - Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009.[/I][/B][I] 1. Il paragrafo 2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e' sostituito dal seguente: «2. (Campo di applicazione). Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo. Sono altresi' esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprieta': a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'; b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioe' privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioe' privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio e' valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato."[/I] Pertanto credo che per un capannone ove viene svolta attività lavorativa le certificazione energetica sia necessaria. Tra l'altro il Decreto in questione ha abolito la possibilità dell'autocertificazione energetica in classe G. Riporto il testo completo per chi fosse interessato. [ATTACH]1378.vB[/ATTACH] [/QUOTE]
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