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Testo
<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 130728" data-attributes="member: 39005"><p>In verità la legge non subordina l'applicazione dell'IVA agevolata sugli interventi di manutenzione ad </p><p>alcuna formalità e non si rende necessario od obbligatorio alcun adempimento.</p><p>Tuttavia, è buona norma che il committente attesti alla ditta/prestatore d'opera l'esistenza del requisito oggettivo (immobile a prevalente destinazione abitativa)</p><p>La certificazione a firma dell'amministratore, quindi, non è altro che la "pezza giustificativa" per il fornitore dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria al 21%; ovvero essa costituisce dichiarazione di responsabilità per il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa dichiarati dal richiedente/committente, con cui questi quindi si impegna a risponderne di qualunque onere che dovesse derivare alla ditta/prestatore d'opera a seguito di verifica dell'amministrazione finanziaria qualora appunto riscontrasse la insussistenza del diritto a godere del beneficio. Quindi, il problema si pone al contrario, ovvero solo se, dal controllo finanziario emergesse l'errata applicazione dell'IVA agevolata, per cui il condominio/committente sarebbe chiamato dallo stesso fornitore a rimborsare la maggiore imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 130728, member: 39005"] In verità la legge non subordina l'applicazione dell'IVA agevolata sugli interventi di manutenzione ad alcuna formalità e non si rende necessario od obbligatorio alcun adempimento. Tuttavia, è buona norma che il committente attesti alla ditta/prestatore d'opera l'esistenza del requisito oggettivo (immobile a prevalente destinazione abitativa) La certificazione a firma dell'amministratore, quindi, non è altro che la "pezza giustificativa" per il fornitore dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria al 21%; ovvero essa costituisce dichiarazione di responsabilità per il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa dichiarati dal richiedente/committente, con cui questi quindi si impegna a risponderne di qualunque onere che dovesse derivare alla ditta/prestatore d'opera a seguito di verifica dell'amministrazione finanziaria qualora appunto riscontrasse la insussistenza del diritto a godere del beneficio. Quindi, il problema si pone al contrario, ovvero solo se, dal controllo finanziario emergesse l'errata applicazione dell'IVA agevolata, per cui il condominio/committente sarebbe chiamato dallo stesso fornitore a rimborsare la maggiore imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi [/QUOTE]
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