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Testo
<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 137534" data-attributes="member: 3721"><p>Ho esaminato la sentenza della Suprema Corte.</p><p>Le conclusioni sono che:"..... anche uno "studio professionale non fa perdere la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall'ingresso dei propri locali - o di invitare ad allontanarsene - le persone che egli ritenga di non ammettere,per qualunque motivo non contrario alla legge (Cass.pen sez5 879/1997 Tv,206905).</p><p>S'impone pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino,per un nuovo giudizio che,nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza,si attenga ai principi di diritto enunciati...valutando se l'autotutela,in concreto realizzata,abbia travalicato limiti imposti in quanto accompagnata da manifestazioni sproporzionate di violenza,non funzionali al mero "allontanamento" del cliente dallo studio del professionista...omissis.....Deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2010 e depositata in cancelleria il 27 gennaio 2011".</p><p>Che dire?</p><p>Mi sembra corretta,fermo restando che non si possano, nel cacciare il cliente dal proprio studio, adoperare le maniere forti.E su questo si pronuncerà l'altra sezione della Corte,</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 137534, member: 3721"] Ho esaminato la sentenza della Suprema Corte. Le conclusioni sono che:"..... anche uno "studio professionale non fa perdere la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall'ingresso dei propri locali - o di invitare ad allontanarsene - le persone che egli ritenga di non ammettere,per qualunque motivo non contrario alla legge (Cass.pen sez5 879/1997 Tv,206905). S'impone pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino,per un nuovo giudizio che,nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza,si attenga ai principi di diritto enunciati...valutando se l'autotutela,in concreto realizzata,abbia travalicato limiti imposti in quanto accompagnata da manifestazioni sproporzionate di violenza,non funzionali al mero "allontanamento" del cliente dallo studio del professionista...omissis.....Deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2010 e depositata in cancelleria il 27 gennaio 2011". Che dire? Mi sembra corretta,fermo restando che non si possano, nel cacciare il cliente dal proprio studio, adoperare le maniere forti.E su questo si pronuncerà l'altra sezione della Corte, Gatta [/QUOTE]
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