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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 340379" data-attributes="member: 42040"><p>In realtà la risoluzione non richiede una "scrittura privata".</p><p></p><p>Quando il conduttore vuole recedere anticipatamente dal contratto, lo comunica per lettera raccomandata ar al locatore.</p><p>Il locatore riceve questa comunicazione e può accettarla oppure non accettarla, comunicando per scritto al conduttore la sua decisione.</p><p>Questa corrispondenza intercorrente tra le parti non necessita di registrazione.</p><p>Entro 30 giorni dalla data di risoluzione occorre comunicarla all'Agenzia delle Entrate col mod. RLI.</p><p></p><p>Non so rispondere esattamente circa la penale.</p><p> Faccio però le seguenti considerazioni.</p><p></p><p>Se il conduttore non rilascia l'immobile entro la data stabilita nella disdetta, il locatore deve rivolgersi al Giudice e iniziare uno sfratto per finita locazione. </p><p>L'art. 1591 Cod. Civ. stabilisce che<em> il</em> <em>conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.</em></p><p></p><p>Tu invece vorresti che il conduttore ti pagasse una penale giornaliera, non l'indennità di occupazione di cui all'art. 1591 Cod.Civ. che corrisponde al canone di locazione mensile (salvo il maggior danno, che il locatore deve provare e che comunque viene stabilito dal Giudice).</p><p></p><p>Ipotizzando un canone mensile di 500 euro, se il ritardo nella consegna fosse di 10 giorni e venisse imposta una penale di 100 euro al giorno, il conduttore dovrebbe pagarti 1.000 euro!</p><p>Bisognerebbe verificare se una penale così onerosa a carico del conduttore non sia considerata una clausola vessatoria.</p><p></p><p>Forse è opportuno che una scrittura privata con le modalità e le condizioni che intendi stabilire tu sia preparata da un avvocato esperto in locazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 340379, member: 42040"] In realtà la risoluzione non richiede una "scrittura privata". Quando il conduttore vuole recedere anticipatamente dal contratto, lo comunica per lettera raccomandata ar al locatore. Il locatore riceve questa comunicazione e può accettarla oppure non accettarla, comunicando per scritto al conduttore la sua decisione. Questa corrispondenza intercorrente tra le parti non necessita di registrazione. Entro 30 giorni dalla data di risoluzione occorre comunicarla all'Agenzia delle Entrate col mod. RLI. Non so rispondere esattamente circa la penale. Faccio però le seguenti considerazioni. Se il conduttore non rilascia l'immobile entro la data stabilita nella disdetta, il locatore deve rivolgersi al Giudice e iniziare uno sfratto per finita locazione. L'art. 1591 Cod. Civ. stabilisce che[I] il[/I] [I]conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.[/I] Tu invece vorresti che il conduttore ti pagasse una penale giornaliera, non l'indennità di occupazione di cui all'art. 1591 Cod.Civ. che corrisponde al canone di locazione mensile (salvo il maggior danno, che il locatore deve provare e che comunque viene stabilito dal Giudice). Ipotizzando un canone mensile di 500 euro, se il ritardo nella consegna fosse di 10 giorni e venisse imposta una penale di 100 euro al giorno, il conduttore dovrebbe pagarti 1.000 euro! Bisognerebbe verificare se una penale così onerosa a carico del conduttore non sia considerata una clausola vessatoria. Forse è opportuno che una scrittura privata con le modalità e le condizioni che intendi stabilire tu sia preparata da un avvocato esperto in locazioni. [/QUOTE]
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