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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 438903" data-attributes="member: 35382"><p>L'ho letta in stato di dormiveglia, ma mi piacerebbe leggere anche vostre considerazioni.</p><p></p><p>A me è parsa qualcosa di perfetto burocratese, dove la lingua italiana assume significato variabile in funzione degli azzecca garbugli di turno.</p><p></p><p>Che la Agenzia delle Entrate si riservi il diritto di effettuare verifiche ed accertamenti in qualunque tempo e senza limitazioni, mi sembra normale.</p><p></p><p>Ma che la disposizione che sanciva il termine di 12 mesi per la convalida del classamento proposto sia a quanto pare ininfluente e superata, lo considero un abuso di potere.</p><p>Se 12 mesi non bastano, dovrebbero modificare la legge, non inventarsi equilibrismi giuridici che mi pare traspaiano.</p><p></p><p>A parte queste opinabili considerazioni, non ho poi capito la conclusione pratica per i comuni cittadini.</p><p></p><p>1) La rettifica di un classamento proposto, avrà effetti fiscali ex tunc, cioè dalla data della presentazione del docfa, o ex nunc, cioè dalla data della notifica della revisione?</p><p>2) Dalla circolare avrei imparato che dal 2000 vige il criterio che sancirebbe la NON retroattività della revisione del classamento, per qualunque ragione sia stata messa in essere. Corretto?</p><p>3) In passato avevo avuto questo problema, ed in rete avevo trovato una risposta che pareva anche logica: </p><p>3.1 un conto è la revisione istituzionale dei classamenti, per cui se avviene una modifica d'ufficio, promossa da Agenzia delle Entrate per allineare la zona censuaria o su istanza dei comuni, la decorrenza sarà dalla data di notifica</p><p>3.2 Altra è la conferma o modifica del classamento proposto a seguito di docfa: in quel caso veniva ipotizzata una decorrenza ex tunc; come se la provvisoria non fosse in sostanza esistita. </p><p>Mi pare che tali distinguo siano decaduti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 438903, member: 35382"] L'ho letta in stato di dormiveglia, ma mi piacerebbe leggere anche vostre considerazioni. A me è parsa qualcosa di perfetto burocratese, dove la lingua italiana assume significato variabile in funzione degli azzecca garbugli di turno. Che la Agenzia delle Entrate si riservi il diritto di effettuare verifiche ed accertamenti in qualunque tempo e senza limitazioni, mi sembra normale. Ma che la disposizione che sanciva il termine di 12 mesi per la convalida del classamento proposto sia a quanto pare ininfluente e superata, lo considero un abuso di potere. Se 12 mesi non bastano, dovrebbero modificare la legge, non inventarsi equilibrismi giuridici che mi pare traspaiano. A parte queste opinabili considerazioni, non ho poi capito la conclusione pratica per i comuni cittadini. 1) La rettifica di un classamento proposto, avrà effetti fiscali ex tunc, cioè dalla data della presentazione del docfa, o ex nunc, cioè dalla data della notifica della revisione? 2) Dalla circolare avrei imparato che dal 2000 vige il criterio che sancirebbe la NON retroattività della revisione del classamento, per qualunque ragione sia stata messa in essere. Corretto? 3) In passato avevo avuto questo problema, ed in rete avevo trovato una risposta che pareva anche logica: 3.1 un conto è la revisione istituzionale dei classamenti, per cui se avviene una modifica d'ufficio, promossa da Agenzia delle Entrate per allineare la zona censuaria o su istanza dei comuni, la decorrenza sarà dalla data di notifica 3.2 Altra è la conferma o modifica del classamento proposto a seguito di docfa: in quel caso veniva ipotizzata una decorrenza ex tunc; come se la provvisoria non fosse in sostanza esistita. Mi pare che tali distinguo siano decaduti. [/QUOTE]
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