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Clausola contrattuale mancato pagamento (domanda x esperti)
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<blockquote data-quote="cec" data-source="post: 205998" data-attributes="member: 43174"><p>Seguendovi da tempo nel forum avevo trovato in una vecchia discussione una clausola (vessatoria?) da inserire nel contratto per non pagare le tasse sui canoni eventualmente non riscossi. Io nel contratto avrei scritto:</p><p><em>Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei conduttori, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora i conduttori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In deroga alla legge 392/78, al momento del mancato pagamento del canone il locatore si avvarrà della risoluzione del contratto in forza dell'art. 1455 cc anche senza la diffida ad adempiere (art.1456 cc.).</em></p><p>Chi ha seguito le mie discussioni ha visto che mi sono recata all'UPPI x la verifica del contratto e mi hanno detto che questa clausola non ha senso metterla poichè le tasse sono cmq dovute. Voi, sempre superesperti, cosa mi dite??? Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cec, post: 205998, member: 43174"] Seguendovi da tempo nel forum avevo trovato in una vecchia discussione una clausola (vessatoria?) da inserire nel contratto per non pagare le tasse sui canoni eventualmente non riscossi. Io nel contratto avrei scritto: [I]Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei conduttori, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora i conduttori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In deroga alla legge 392/78, al momento del mancato pagamento del canone il locatore si avvarrà della risoluzione del contratto in forza dell'art. 1455 cc anche senza la diffida ad adempiere (art.1456 cc.).[/I] Chi ha seguito le mie discussioni ha visto che mi sono recata all'UPPI x la verifica del contratto e mi hanno detto che questa clausola non ha senso metterla poichè le tasse sono cmq dovute. Voi, sempre superesperti, cosa mi dite??? Grazie [/QUOTE]
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