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Coinquilino non paga la sua quota e se ne va
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Testo
<blockquote data-quote="Elisabetta48" data-source="post: 132261" data-attributes="member: 35395"><p>Nel frattempo ho trovato due sentenze che sembrerebbero darmi ragione:</p><p></p><p>1. Il debitore non può essere considerato in mora, con le conseguenze del caso ed in ispecie a titolo di risarcimento, ove abbia offerto la prestazione dovuta in modo tempestivo e serio e permettendo comunque al creditore di disporre, ove volesse, dell’oggetto integrale della prestazione dovuta; tuttavia, <strong>in tema di locazione di immobili, il legittimo rifiuto del locatore di ricevere le chiavi dell’immobile locato quale segno della riconsegna. in conseguenza del mancato rispetto da parte del conduttore del termine di preavviso</strong> previsto dall’art. 27 L. n. 392/1978 e in assenza degli eventuali gravi motivi per il rilascio anticipato dell’immobile, determina in capo al conduttore la persistenza degli obblighi di custodia con tutte le conseguenze di legge, e principalmente dell’obbligo del risarcimento dei danni verificatisi a causa di una omessa o incompleta custodia del locale da parte sua.</p><p>· Pret. civ. Pordenone, 10 novembre 1988, n. 300, Brusutti c. SAM Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 381.</p><p></p><p>L'unica differenza col caso prospettato è che noi invece ACCETTIAMO DI RICEVERE LE CHIAVI QUALE SEGNO DELLA RICONSEGNA...e ci riprendiamo la consegna dell'immobile...</p><p></p><p></p><p>2. <strong>Qualora il conduttore si sia allontanato dall’immobile locato prima della scadenza del contratto, manifestando implicitamente l’intenzione di rilasciarlo e non semplicemente di non usarlo, ben può ritenersi estinto il rapporto per recesso.</strong></p><p>· Pret. civ. Firenze, 28 ottobre 1988, Gilio c. Coop. Florentia Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 127.</p><p></p><p></p><p>Cosa ne dite??? Voi vedete dei rischi o dell'illegalità se da domani gli altri conduttori cercano un nuovo inquilino????</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elisabetta48, post: 132261, member: 35395"] Nel frattempo ho trovato due sentenze che sembrerebbero darmi ragione: 1. Il debitore non può essere considerato in mora, con le conseguenze del caso ed in ispecie a titolo di risarcimento, ove abbia offerto la prestazione dovuta in modo tempestivo e serio e permettendo comunque al creditore di disporre, ove volesse, dell’oggetto integrale della prestazione dovuta; tuttavia, [B]in tema di locazione di immobili, il legittimo rifiuto del locatore di ricevere le chiavi dell’immobile locato quale segno della riconsegna. in conseguenza del mancato rispetto da parte del conduttore del termine di preavviso[/B] previsto dall’art. 27 L. n. 392/1978 e in assenza degli eventuali gravi motivi per il rilascio anticipato dell’immobile, determina in capo al conduttore la persistenza degli obblighi di custodia con tutte le conseguenze di legge, e principalmente dell’obbligo del risarcimento dei danni verificatisi a causa di una omessa o incompleta custodia del locale da parte sua. · Pret. civ. Pordenone, 10 novembre 1988, n. 300, Brusutti c. SAM Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 381. L'unica differenza col caso prospettato è che noi invece ACCETTIAMO DI RICEVERE LE CHIAVI QUALE SEGNO DELLA RICONSEGNA...e ci riprendiamo la consegna dell'immobile... 2. [B]Qualora il conduttore si sia allontanato dall’immobile locato prima della scadenza del contratto, manifestando implicitamente l’intenzione di rilasciarlo e non semplicemente di non usarlo, ben può ritenersi estinto il rapporto per recesso.[/B] · Pret. civ. Firenze, 28 ottobre 1988, Gilio c. Coop. Florentia Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 127. Cosa ne dite??? Voi vedete dei rischi o dell'illegalità se da domani gli altri conduttori cercano un nuovo inquilino???? [/QUOTE]
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