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Locazione, Affitto e Sfratto
Come conservare il deposito cauzionale della locazione senza essere depredato?
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Testo
<blockquote data-quote="Hug" data-source="post: 284296" data-attributes="member: 48949"><p>Ho trovato questa nota in un sito della FIAIP-Emilia Romagna:</p><p>A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 431/98, il Tribunale di Modena ha ritenuto che la norma dell’art. 11 legge 392/78, pur non abrogata sia, però, derogabile dalle parti relativamente ai contratti stipulati dopo il 1998, data di entrata in vigore della nuova legge: “il principio di inderogabilità della disciplina normativa dettata in materia di deposito cauzionale art. 11 legge 392/78 non opera con riferimento ai contratti di locazione stipulati nella vigenza della novella normativa di cui alla legge 431/98 poiché deve ritenersi che, secondo la nuova disciplina locatizia, le parti possano legittimamente prevedere che il deposito cauzionale non sia produttivo di interessi”.</p><p><strong>Tale pronuncia è, per il momento minoritaria e, non sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione. Pertanto, secondo tale interpretazione le parti possono concordare che la cauzione produca o meno interessi ed in che misura, ed anche che le spese di gestione ed estinzione di un eventuale libretto di risparmio o conto vincolato siano a carico del conduttore.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Hug, post: 284296, member: 48949"] Ho trovato questa nota in un sito della FIAIP-Emilia Romagna: A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 431/98, il Tribunale di Modena ha ritenuto che la norma dell’art. 11 legge 392/78, pur non abrogata sia, però, derogabile dalle parti relativamente ai contratti stipulati dopo il 1998, data di entrata in vigore della nuova legge: “il principio di inderogabilità della disciplina normativa dettata in materia di deposito cauzionale art. 11 legge 392/78 non opera con riferimento ai contratti di locazione stipulati nella vigenza della novella normativa di cui alla legge 431/98 poiché deve ritenersi che, secondo la nuova disciplina locatizia, le parti possano legittimamente prevedere che il deposito cauzionale non sia produttivo di interessi”. [B]Tale pronuncia è, per il momento minoritaria e, non sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione. Pertanto, secondo tale interpretazione le parti possono concordare che la cauzione produca o meno interessi ed in che misura, ed anche che le spese di gestione ed estinzione di un eventuale libretto di risparmio o conto vincolato siano a carico del conduttore.[/B] [/QUOTE]
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