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<blockquote data-quote="Biz Consulting" data-source="post: 320215" data-attributes="member: 53045"><p>Rispondo anche a [USER=35382]@basty[/USER].</p><p>Ho parlato di parti comuni "fittizie" per far capire l'errore sulla CILA a [USER=43174]@cec[/USER] . Ovviamente non esistono né sono normate.</p><p></p><p>Il Codice Civile definisce e regola le "parti comuni" solo ed esclusivamente in riferimento ai condomini, semplicemente perché, senza condominio (compresi quelli minimi), non esiste in nessun caso "parte comune". </p><p>Se c'è un solo proprietario non c'è comunione, fermo restando che, qualora ci siano appartamenti locati, l'accesso e la manutenzione delle infrastrutture, dei vani e degli impianti "messi a disposizione" (non "comuni") degli affittuari, devono essere garantiti. </p><p>Ma sono ambienti e servizi identificati da contratto fra i contraenti e non ricadono nella normativa afferente le"parti comuni", come invece accade per i condomini.</p><p>D'altronde, tu stesso hai usato più volte il termine "condominio" parlando delle parti comuni e hai citato l'art. 1117 C.C., che è esclusivamente rivolto ai condomini.</p><p></p><p>Ciò premesso, se non c'è condominio, non ha senso parlare di ereditarietà della detrazione sui lavori effettuati su queste parti dell'edificio in caso di successione. Questo perché :</p><p>1- o sono conglobate nei subalterni, secondo quote arbitrariamente decise dal proprietario stesso o secondo potenziali suddivisioni pertinenziali stabilite da catasto</p><p>2- o sono subalterni a sé stanti (es. vani scale), ma sono sempre di pertinenza (esclusiva o suddivisa) delle unità abitative</p><p>Insomma, non sono mai comuni.</p><p></p><p>Solo in caso di eventuale suddivisione della proprietà ci sarà l'obbligo di stabilire quali siano le parti comuni perché, in tale condizione, si formerà il condominio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Biz Consulting, post: 320215, member: 53045"] Rispondo anche a [USER=35382]@basty[/USER]. Ho parlato di parti comuni "fittizie" per far capire l'errore sulla CILA a [USER=43174]@cec[/USER] . Ovviamente non esistono né sono normate. Il Codice Civile definisce e regola le "parti comuni" solo ed esclusivamente in riferimento ai condomini, semplicemente perché, senza condominio (compresi quelli minimi), non esiste in nessun caso "parte comune". Se c'è un solo proprietario non c'è comunione, fermo restando che, qualora ci siano appartamenti locati, l'accesso e la manutenzione delle infrastrutture, dei vani e degli impianti "messi a disposizione" (non "comuni") degli affittuari, devono essere garantiti. Ma sono ambienti e servizi identificati da contratto fra i contraenti e non ricadono nella normativa afferente le"parti comuni", come invece accade per i condomini. D'altronde, tu stesso hai usato più volte il termine "condominio" parlando delle parti comuni e hai citato l'art. 1117 C.C., che è esclusivamente rivolto ai condomini. Ciò premesso, se non c'è condominio, non ha senso parlare di ereditarietà della detrazione sui lavori effettuati su queste parti dell'edificio in caso di successione. Questo perché : 1- o sono conglobate nei subalterni, secondo quote arbitrariamente decise dal proprietario stesso o secondo potenziali suddivisioni pertinenziali stabilite da catasto 2- o sono subalterni a sé stanti (es. vani scale), ma sono sempre di pertinenza (esclusiva o suddivisa) delle unità abitative Insomma, non sono mai comuni. Solo in caso di eventuale suddivisione della proprietà ci sarà l'obbligo di stabilire quali siano le parti comuni perché, in tale condizione, si formerà il condominio. [/QUOTE]
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